I VANTAGGI FISCALI PER I COMPENSI NELLE ATTIVITÁ SPORTIVE

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata. Sono da considerare : atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri. Comunque i soggetti che percepiscono compensi esenti sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE e dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

DUE SONO I REQUISITI NECESSARI PER CONSIDERARE QUESTE SOMME REDDITI DIVERSI

la manifestazione deve essere obbligatoriamente a carattere dilettantistico
(requisito oggettivo);

i compensi devono essere corrisposti a determinati soggetti
(requisito soggettivo che vedremo qui di seguito).

Sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri.

Rientrano, inoltre, nella disciplina di cui alla lettera m), del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR, tutti i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell’associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento. Sono incluse tra i redditi diversi anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Tali prestazioni si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente e l’assenza del vincolo di subordinazione. Rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

La disciplina agevolativa prevede la seguente modalità di tassazione

● i primi 7.500,00 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;

● sugli ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%, pari all’aliquota del primo scaglione) maggiorata delle addizionali all’IRPEF;

● sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 28.158,28 è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

Le società e associazioni sportive dilettantistiche non operano alcuna ritenuta fino a concorrenza dell’importo di 7.500,00 euro, ovvero, se la somma da erogare è superiore a tale importo effettuano ritenute:

● a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è superiore a 7.500,00 ma non a 28.158,28 euro; - a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28.

Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da società e associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta IRPEF.

I soggetti erogatori certificano, in ogni caso, ai percipienti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi loro corrisposti, anche se trattasi di somme non assoggettabili a ritenuta. Sono esclusi dall’imposizione le indennità chilometriche (nei limiti degli importi riportati nelle tabelle ACI) e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Comunque i soggetti che percepiscono compensi esenti sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.

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