IMPIGNORABILITÀ PRIMA CASA: SOLO PER EQUITALIA E NON ALTRI CREDITORI

Il Decreto del Fare varato dal Governo inserisce tutta una serie di novità che sinceramente parlando vorremmo sorvolare, fosse solo che alcune sono pure interessanti, altre (per esempio l’obbligo della mediazione civile) assolutamente deprecabili. Focalizziamoci invece sulla cosiddetta impignorabilità della prima casa, che come al solito è stata travisata da molti cittadini, i quali, erroneamente, hanno ritenuto che il Governo avesse o abbia inteso rendere la prima casa “impignorabile” sempre e comunque. La verità è leggermente diversa: la prima casa, cioè la casa di abitazione, non potrà essere pignorata dall’agente di riscossione (Equitalia fra tutte), quando sussistono particolari condizioni: :

Se l’immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione

Se l’immobile non è di lusso o non è classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).

Se il debito per cui si procede è di valore superiore ai 120 mila euro.

Sicuramente un’ottima cosa, che però non esclude affatto che per debiti nettamente inferiori, altri soggetti, per esempio le banche (ma anche i privati) possano procedere comunque al pignoramento immobiliare.

Naturalmente è da sottolineare che la procedura di pignoramento immobiliare è piuttosto complessa ed è altresì assai onerosa e gravosa. Di fatto dunque è riservata agli istituti di credito, che la attuano quasi sempre per somme piuttosto ingenti (normalmente a seguito di inadempienze sul pagamento dei mutui ipotecari). Pertanto è difficile che ci sia il rischio di pignoramento immobiliare per un credito inferiore ai 10 mila euro; difficile, ma non impossibile.

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