Con l'emendamento approvato dal Senato è prevista la proroga al 31 dicembre 2013 anche della detrazione del 55% delle spese per la «sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia» e per la «sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Con la conversione in legge del decreto n. 63/2013 sugli ecobonus sarà definitivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 la detrazione Irpef ed Ires per le spese sul risparmio energetico qualificato degli edifici. Per le spese sostenute (cioè pagate, per i privati) dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, la detrazione non è più del 55%, come accadeva per quelle sostenute fino al 5 giugno 2013, ma del 65 per cento. Per individuare il periodo di "sostenimento" della spesa, vale il principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi (professionisti) e quello di competenza per le imprese. Ad esempio, per le persone fisiche il super bonus del 65% si avrà solo per i bonifici "parlanti" (cioè con corretta causale e codici fiscali del beneficiario e del contribuente), effettuati dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e scaldaacqua
Attenzione, però, che il decreto legge n. 63/2013 è in vigore dallo scorso 6 giugno e tutte le modifiche che verranno approvate durante la sua conversione in legge non avranno efficacia retroattiva. Quindi, l'estensione del bonus agli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e agli scaldaacqua potrà operare solo per i pagamenti, che verranno effettuati dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino a fine anno.

Limiti per il 55-65%
La norma istitutiva della detrazione del 55% prevede dei limiti di "detrazione" (non di spesa), specifici per i vari tipi di intervento. Ad esempio, per i pannelli solari termici, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. L'aumentare la percentuale di detrazione dal 55% al 65%, mantenendo invariato il suo importo massimo, significa diminuire la spesa massima agevolabile. Quindi, questa è passata dal 6 giugno 2013, da 109.090,91 euro (60.000/55%) a 92.307,69 euro (60.000/65%) per i pannelli solari per la produzione di acqua calda, da 54.545,45 euro (30.000/55%) a 46.153,84 euro (30.000/65%) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, da 109.090,91 euro a 92.307,69 euro per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi e da 181.818,18 euro (100.000/55%) a 153.846,15 euro (100.000/65%) per la riqualificazione energetica generale degli edifici.
Con la conversione in legge del decreto n. 63/2013 sugli ecobonus sarà definitivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 la detrazione Irpef ed Ires per le spese sul risparmio energetico qualificato degli edifici. Per le spese sostenute (cioè pagate, per i privati) dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, la detrazione non è più del 55%, come accadeva per quelle sostenute fino al 5 giugno 2013, ma del 65 per cento. Per individuare il periodo di "sostenimento" della spesa, vale il principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi (professionisti) e quello di competenza per le imprese. Ad esempio, per le persone fisiche il super bonus del 65% si avrà solo per i bonifici "parlanti" (cioè con corretta causale e codici fiscali del beneficiario e del contribuente), effettuati dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e scaldaacqua
Con l'emendamento approvato dal Senato è prevista la proroga al 31 dicembre 2013 anche della detrazione del 55% delle spese per la «sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia» e per la «sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Attenzione, però, che il decreto legge n. 63/2013 è in vigore dallo scorso 6 giugno e tutte le modifiche che verranno approvate durante la sua conversione in legge non avranno efficacia retroattiva. Quindi, l'estensione del bonus agli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e agli scaldaacqua potrà operare solo per i pagamenti, che verranno effettuati dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino a fine anno.

Condomini
Il decreto prevede un'ulteriore proroga al 30 giugno 2014 per gli interventi sul risparmio energetico, che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis, Codice civile) o che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio». Anche per questi, i pagamenti dal 6 giugno 2013 saranno detraibili al 65 per cento.

Mobili e grandi elettrodomestici
Oltre all'acquisto di mobili, potranno beneficare della detrazione Irpef del 50% anche le spese per i "grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica", sempre che siano finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. E' questa la principale modifica attuata dall'emendamento, approvato dal Senato, al bonus mobili, introdotto dall'articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Quest'ultimo è in vigore dallo scorso 6 giugno e tutte le modifiche che verranno approvate durante la sua conversione in legge non avranno efficacia retroattiva. Quindi, l'estensione del bonus ai grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) potrà operare solo per i pagamenti, che verranno effettuati dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
La condizione principale per ottenere questo bonus su mobili e grandi elettrodomestici è costituita dal beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie.

 

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