EQUITALIA: SÍ A RATEIZZAZIONE SU NUOVE CARTELLE ANCHE PER I MOROSI

In pendenza di una rateazione del ruolo, se il debitore riceve un'altra cartella e ne vuole chiedere la rateazione, questa sarà concessa anche se alcune rate della prima dilazione non sono state pagate. A condizione che la prima dilazione non sia decaduta per mancato versamento di otto rate complessive. Sarà questo, il comportamento che terranno gli agenti della riscossione e che Equitalia con ogni probabilità formalizzerà nell'aggiornamento della prassi alla luce delle novità del decreto «del fare» (Dl 69/2013), superando così le istruzioni impartite in precedenza. Il decreto, ha provveduto a modificare la disciplina delle rateazioni delle cartelle di pagamento, in senso più favorevole al contribuente. In particolare, mentre in precedenza il debitore decadeva dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, oggi la condizione in esame si realizza se non si versano complessivamente otto rate, anche non consecutive. È stato inoltre previsto l'allungamento del periodo massimo di dilazione da 72 a 120 rate mensili, qualora il debitore possa dimostrare una situazione di difficoltà derivante dalla congiuntura economica.

LA NUOVA CARTELLA
Secondo una recente nota di Equitalia, la nuova disciplina della decadenza è invece immediatamente operativa. Ne consegue che anche per le rateazioni concesse prima della pubblicazione del decreto «del fare» la decadenza interviene solo se il debitore non versa almeno otto rate complessive. Si è posto tuttavia il problema di cosa accade se, in pendenza di una dilazione, il debitore riceva una nuova cartella che intenda ugualmente rateizzare.
Le precedenti istruzioni di Equitalia, prevedevano che la nuova rateazione potesse essere concessa solo se tutte le rate precedenti fossero state regolarmente pagate. È tuttavia evidente che così facendo si correva il rischio di vanificare gli effetti positivi della novella del 2013. Sarebbe stato invero sufficiente che il contribuente si rendesse moroso nel pagamento di una o due rate relative alla dilazione in corso per impedire l'accesso a qualsiasi nuova rateazione. Gli uffici di Equitalia, starebbero correttamente per escludere questa possibilità. Consentendo dunque la nuova rateazione se la vecchia non è decaduta. Questo significa che se la morosità non arriva a otto rate, è sempre possibile chiedere la dilazione di nuove cartelle.

LA RETROATTIVITÀ NEGATA
Non si tratta tuttavia dell'unica questione che attende soluzioni interpretative. Sempre in tema di rateazione, la stessa nota di Equitalia, aveva lasciato intravedere la possibilità di applicare retroattivamente le nuove regole anche per le rateazioni già decadute, in base alla precedente disciplina. Si tratta dei soggetti che non avevano pagato due rate consecutive senza arrivare però alle otto rate complessive. Se si potesse dare ingresso agli attuali criteri anche in favore di questi debitori, la dilazione originaria resterebbe in vita, con l'effetto che l'agente della riscossione dovrebbe sospendere qualunque azione esecutiva o cautelare. In attesa di successivi sviluppi legislativi, gli uffici dell'ente di riscossione hanno invitato le società partecipate a bloccare temporaneamente ulteriori iniziative di recupero. Si tratta di capire se questa moratoria sia divenuta definitiva.

L'ATTESA DELLE 120 RATE
Vi è inoltre grande attesa sul contenuto del decreto ministeriale che dovrà dare attuazione alla possibilità di chiedere una dilazione di 120 rate mensili. Equitalia ha già chiarito che questo maggior termine di dilazione troverà applicazione anche per le dilazioni in corso. Sarà inoltre consentito chiedere una proroga della rateazione per altre 120 rate. Il dubbio riguarda la documentazione che dovrà essere esibita al fine di dimostrare che si tratta di una difficoltà incolpevole, legata alla avversa congiuntura economica.

 


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