Le sponsorizzazioni erogate in favore di associazioni sportive dilettantistiche sono deducibili dal reddito d'impresa anche se il ritorno economico atteso, in termini di promozione dell'immagine, è molto inferiore alle somme corrisposte. Lo scopo della norma (art. 90, comma 8, legge 289/2002), che prevede l'assimilazione di tali componenti alle spese pubblicitarie, è quello di facilitare il sovvenzionamento dei movimenti sportivi dilettantistici, che non possono competere con realtà professionistiche in termini di ritorno pubblicitario.
Con queste motivazioni, la Ctp Mantova (sentenza n. 170/01/13 del 12 agosto) ha annullato un avviso di accertamento che disconosceva la deducibilità di somme (106 mila euro) corrisposte a una associazione dilettantistica di pallamano.
La rettifica fiscale prendeva le mosse dalla constatazione, operata dagli agenti del Fisco, che le sponsorizzazioni effettuate non avrebbero potuto garantire un ritorno economico rispetto alle cifre erogate, posto che l'associazione beneficiaria non partecipava a manifestazioni di un livello tale da poter coinvolgere un pubblico di potenziali clienti.
Il costo, dunque, veniva tacciato di antieconomicità e portato in aumento del reddito imponibile dichiarato. br>Il collegio tributario giudicante, a cui si era rivolto la società sponsorizzante, ha accolto la tesi difensiva proposta nel giudizio. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, ricorda la commissione, prevede che le sponsorizzazioni effettuate nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche, fino all'importo limite di 200 mila euro annui, debbano essere considerate come spese di pubblicità. Detta norma «ha inteso agevolare il finanziamento di società sportive dilettantistiche che non possono certamente assicurare un ritorno pubblicitario pari a quello di società professionistiche.
È dunque evidente», spiegano i giudici, «che l'esposizione di cartellonistica o l'annuncio di qualche messaggio a mezzo speaker in campetti non può certamente avere un ritorno pari alla somma massima sovvenzionabile, ma è appunto ciò che il legislatore ha voluto assicurare e, cioè, il finanziamento delle società dilettantistiche in cambio di prestazioni certamente non aventi lo stesso valore». [di Benito Fuoco e Nicola Fuoco - Fonte: prossionisti.it ]


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