Le verifiche in materia di lavoro e legislazione sociale risultano particolarmente complesse nell’ambito sportivo dilettantistico, in virtù della speciale disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa che connota il settore in esame. Le peculiarità riscontrabili attengono non tanto allo scopo non lucrativo degli enti in esame, quanto piuttosto alla natura giuridica delle prestazioni rese dagli sportivi dilettanti. Le associazioni o le società sportive dilettantistiche (d’ora in avanti A.s.d. o S.s.d.), infatti, oltre alla possibilità di “contrattualizzare” gli sportivi secondo le regole ordinarie (lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato), hanno la facoltà d’inquadrare il regime dei compensi di tali prestazioni nell’alveo dell’art.67, co.1, lett.m) Tuir, la cui disciplina presenta non poche peculiarità dal punto di vista fiscale e previdenziale.

DISCIPLINA GENERALE
Come già detto in premessa, lo sportivo che rende le proprie prestazioni a favore del sodalizio potrebbe essere inquadrato secondo un regime giuslavoristico ordinario e, pertanto, le A.s.d./S.s.d. saranno soggette ad un prelievo fiscale, previdenziale ed assicurativo simile a quello previsto per il macro-settore industriale. In particolare, gli sportivi e gli istruttori, inquadrati come lavoratori dipendenti, saranno per lo più soggetti alla disciplina collettiva propria del settore “palestre ed impianti sportivi”, anche se non è da escludere che l’associazione possa applicare un contratto appartenente ad un settore diverso32.
Sotto il profilo previdenziale, il prelievo contributivo da parte dell’Enpals sarà identico sia in caso di lavoro subordinato, autonomo che parasubordinato, sempre che si tratti di una delle figure rientranti nella categoria di cui all’art.1, nn. 20 e 22 del D.M. 15 marzo 2005, ovvero in quella degli ”impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, nonché di direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive”. In particolare, l’aliquota contributiva è pari al 33% della retribuzione (di cui il 9,19 a carico del lavoratore e 23,81 a carico del datore di lavoro/committente), mentre la base imponibile va calcolata in base ai giorni effettivi di lavoro, tenendo presente il minimale giornaliero33 di € 44,49, ovvero, se superiore, al compenso realmente percepito. Va precisato, tuttavia, che nell’ipotesi di lavoro dipendente, il sodalizio sarà soggetto anche al prelievo Inps in relazione alle “assicurazioni minori” (disoccupazione involontaria, a.n.f., malattia, maternità). Sotto il profilo fiscale, gli sportivi “contrattualizzati” saranno soggetti ad un identico prelievo sia come dipendenti che come collaboratori coordinati e continuativi.

 

DISCIPLINA SPECIALE DELLE PRESTAZIONI RESE IN FAVORE DELLE ASD / SSD

Sia le prestazioni rese nell’esercizio diretto di attività sportive che quelle di natura amministrativo gestionali godono di un trattamento di favore, nel senso che oltre ad essere esonerate dal prelievo fiscale fino alla soglia di €7.500, non sono soggette a contributi previdenziali ed a premi assicurativi. Nell’ipotesi di importi superiori, scatterà una tassazione pari al 23%:

 

LE VERIFICHE ISPETTIVE SULLE PRESTAZIONI SPORTIVO-DILETTANTISTICHE
Fatte le dovute premesse sulla normativa di settore, occorre subito chiarire che i controlli ispettivi in tale ambito, più che avere ad oggetto la regolare instaurazione dei rapporti lavorativi, sono incentrati sul corretto utilizzo della normativa di favore di cui sopra. Già in sede di primo accesso ispettivo, gli organi di vigilanza più che controllare se le prestazioni tecnico-sportive siano state regolarmente denunciate agli enti di competenza, dovranno valutare il corretto inquadramento normativo delle stesse. Dopo aver identificato e acquisito le dichiarazioni di coloro che effettuano una prestazione sportiva a favore dell’associazione in verifica, gli ispettori del lavoro dovranno accertare la natura sportivo dilettantistica della stessa, attraverso l’acquisizione dell’iscrizione al registro Coni “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”. Questo primo e formale controllo risulta indispensabile ai fini del godimento della normativa di favore di cui sopra e, pertanto, la mancata iscrizione condurrà inevitabilmente all’inquadramento delle prestazioni sopra descritte nell’alveo della normativa generale.
In caso contrario, gli ispettori procederanno alla valutazione degli elementi istruttori acquisiti al fine di accertare il corretto utilizzo dei benefici concessi dall’art.67. A tal proposito, occorre tenere a mente tre aspetti fondamentali:
1) la L. n.14/09, in sede di interpretazione autentica dell’art.67, co.1, lett. m) del Tuir, considera svolta nell’esercizio diretto di un’attività dilettantistica anche quella di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, ancorché non funzionale alla manifestazione sportiva. Pertanto, anche gli istruttori o i maestri, che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio, potrebbero essere regolarmente inquadrati nell’alveo della predetta normativa di favore. Tuttavia, occorre precisare che tali prestazioni dovranno trovare la propria ragione economico-individuale nel perseguimento dei fini istituzionali dell’ente e non in una normale causa di scambio. In altre parole, la prestazione sportiva sarà regolarmente inquadrata nell’alveo dell’art.67 solo se trova la propria ragione nel rapporto associativo che lega l’istruttore/maestro al sodalizio e non anche quando il compenso ricevuto sia strettamente legato all’assunzione di un obbligo di fare. Appare evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio, o la ricezione di un compenso rapportato a logiche di mercato, possa far vacillare la natura sportivo dilettantistica di quella prestazione. Alla stessa stregua, non sarà da inquadrare in tale ambito l’attività dello sportivo dilettante, qualora venga resa nel corso di una manifestazione sportiva professionistica (es. arbitro dilettante ad una gara professionistica).
2) in secondo luogo, l’attività tecnico-sportiva non deve essere resa nell’esercizio di un’attività professionale. La normativa in esame, ai fini della definizione del concetto di professionalità, non si riferisce tanto al contesto in cui la prestazione viene resa (se in ambito professionistico o dilettantistico-amatoriale), bensì alle caratteristiche intrinseche dell’attività svolta. Tale circostanza è resa palese dalla normativa in analisi nel momento in cui qualifica i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti come “redditi diversi” che, per definizione, sono quelli non conseguiti “nell’esercizio di arti, professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”. La professionalità va valutata secondo criteri ontologici come l’abitualità dell’attività, che sta ad indicare un insieme di comportamenti caratterizzati da ripetitività, stabilità e sistematicità. Non integra il concetto de quo la prevalenza dell’attività sportiva resa a favore delle A.s.d., rispetto ad altre eventuali occupazioni di cui sia titolare lo sportivo dilettante. Proprio l’Enpals chiarisce che “la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell’esercizio dell’attività. D’altro canto, attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all’attività carattere stabile. Infine, si rileva che, poiché il professionista è per definizione un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata, l’esistenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, è certamente indice della presenza di attività professionale”. Sempre per lo stesso Istituto un ragionevole indice di non professionalità sarebbe rinvenibile nella marginalità dei compensi erogati ed il cui ammontare non dovrebbe essere superiore ad €4.500. Infine, va considerata attività professionale quella che implica specifiche conoscenze tecnico-scientifiche.
3) la valutazione della ragione economico-individuale della prestazione sportiva nonché il carattere professionale della stessa assumono una rilevanza marginale nell’ipotesi in cui il rapporto che lega l’istruttore al sodalizio presenti dei chiari sintomi di subordinazione, come ad esempio la soggezione ad un orario di lavoro e/o a direttive organizzativo/funzionali, retribuzione a tempo ecc...

LE VERIFICHE ISPETTIVE SULLE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
Come già sopra ricordato, anche tali prestazioni, a seguito dell’art.90, L. n.289/02, hanno mutuato la normativa di favore di cui agli artt.67 e 69 del Tuir. Dal punto di vista ispettivo, tuttavia, queste forme di collaborazione dovranno, in primo luogo, essere considerate sotto il profilo della corretta instaurazione del rapporto di lavoro. Sebbene, infatti, siano esenti dal prelievo fiscale, contributivo e assicurativo (nei termini sopra descritti), dovranno comunque essere preventivamente comunicate al Centro per l’Impiego nonché registrate sul Libro unico del lavoro. Una volta verificato questo duplice adempimento, occorrerà passare a valutare il corretto inquadramento di tale rapporto di collaborazione.
A tal proposito, va subito chiarito che le collaborazioni amministrativo-gestionali potranno essere rese solo nei confronti delle A.s.d./S.s.d e delle Federazioni sportive nazionali non in favore del Coni. In secondo luogo, l’ambito oggettivo di tali prestazioni va circoscritto ai “compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti”. Sebbene la normativa sembri includere nelle collaborazioni de qua anche gli incarichi gestori e di direzione resi dai soggetti apicali dei sodalizi, occorre puntualizzare che:
la prestazione non può avere i caratteri della professionalità;
i compensi degli amministratori saranno da assimilare, fiscalmente, a quello dei lavoratori dipendenti, se trattasi di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero, a quelli da lavoro autonomo, se espressione di una libera professione;
i compensi dei soci che svolgono attività sportive o amministrativo-gestionali non devono superare del 20% le retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva, altrimenti saranno considerati una forma indiretta di distribuzione degli utili e, pertanto, da assoggettare al relativo prelievo fiscale. Anche in tale ipotesi, le considerazioni di cui sopra presuppongono il superamento del vaglio della subordinazione, presupposto indispensabile per procedere alla successiva valutazione del corretto inquadramento di tali collaborazioni nell’alveo dell’art.67.

DISCONOSCIMENTO PRESTAZIONI SPORTIVO DILETTANTISTICHE E SANZIONI

Circa i possibili provvedimenti sanzionatori legati a tale circostanza, occorre subito chiarire che nell’ipotesi in cui i tecnici/istruttori dovessero essere ricondotti all’area della subordinazione/parasubordinazione, non sarebbe peregrina l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art.14 D.Lgs. n.81/08, per lavoro “sommerso”. È fuori di dubbio, a parere dello scrivente, che anche i rapporti di lavoro subordinati/parasubordinati tra gli istruttori/tecnici sportivi e il sodalizio, elusivamente celati sotto lo scudo previsto dall’art.67, possano integrare il fenomeno del lavoro irregolare, così come definito dal D.Lgs. n.81/08. È altrettanta indiscussa la circostanza che il soggetto in verifica, sebbene abbia una natura associativa, svolga, comunque, un’attività imprenditoriale, qualora l’erogazione dei servizi a favore dei soci/clienti, sia almeno idonea a coprire i fattori di produzione.
Va precisato, comunque, che il provvedimento in parola potrà essere adottato solo ove gli ispettori, già in sede di primo accesso, abbiano elementi istruttori idonei a comprovare l’elusione degli obblighi contributivi e assicurativi e quindi l’erroneo inquadramento delle prestazioni de qua nell’alveo dell’art. 67.
L’inottemperanza al provvedimento di sospensione comporta la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da €2.500 ad €6.400.
Il sodalizio in verifica, potrà, in ogni caso, ottenere la revoca del provvedimento di sospensione mediante;
la regolarizzazione dei lavoratori;
il pagamento di una sanzione di €1.500.
Le altre violazioni, contestabili alla fine dell’accertamento con verbale unico ispettivo, ai sensi dell’art.14, L. n.689/81, variano a seconda che il rapporto di lavoro venga qualificato:
1. come subordinato;
2. o parasubordinato.

Nella prima ipotesi verranno contestate le seguenti violazioni:

Nella seconda ipotesi, invece:

 

DISCONOSCIMENTO E RECUPERO CONTRIBUTIVO
Ai fini del recupero contributivo, in realtà, è abbastanza irrilevante il successivo inquadramento, in quanto, come già anticipato, le aliquote ed il calcolo dell’imponibile previdenziale rimangono identici a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto lavorativo. In particolare, salvo che non venga pattuito un compenso superiore, la base imponibile è rappresentata dal “compenso minimo giornaliero figurativo” che ammonta, nel 2011, ad € 44,49.

Questa similitudine del recupero contributivo, tuttavia, presenta due eccezioni:

Circa la vexata quaestio sull’inquadramento previdenziale dei tecnici e degli istruttori, occorre ribadire quanto recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro, secondo cui gli stessi, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto contrattuale, andranno iscritti presso l’Enpals (settore industria), anche nelle ipotesi in cui l’associazione, oltre a praticare le normali attività sportive e di fitness, effettui trattamenti estetici e terapeutici. Anche l’Inps, con la circolare n.66/10, ha ribadito l’inquadramento nel proprio settore artigiano solo di quegli enti gestori d’impianti sportivi che svolgano esclusivamente trattamenti estetici e terapeutici, indipendentemente dalla denominazione dell’attività quale “palestra”.

Non andranno inquadrati presso l’Enpals, bensì alla gestione separata Inps, solo quegli istruttori/maestri che, pur operando nelle strutture del sodalizio sportivo, ricevano compensi ed intrattengano dei rapporti contrattuali direttamente con gli allievi.

Dal punto di vista assicurativo, le conseguenze saranno le medesime, con la precisazione che nell’ipotesi in cui la prestazione sportiva sia comunque resa in autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione o coordinamento, non scatterà alcuna copertura contro gli infortuni e le malattie professionali.

DISCONOSCIMENTO DELLE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
L’indagine sul corretto inquadramento di tali figure s’incentra, in primo luogo, sull’assenza dei caratteri della subordinazione. Appare evidente, che la corresponsione di compensi legati alle ore di lavoro, il rispetto di precisi orari e di direttive funzionali-organizzative impartite dai vertici dell’associazione, impongano una qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione del contratto collettivo di settore al fine di una corretta ricostruzione dell’imponibile previdenziale ed assicurativo. A tal proposito, il Ministero del Lavoro, nell’interpello n.22/10, evidenzia la “congruità” dell’applicazione del Ccnl Impianti sportivi e palestre, pur avendo cura di precisare che il riferimento principale non può che essere ricondotto alla volontà delle parti ovvero alla applicazione continuata e non contestata di un certo Ccnl. Anche in tale ipotesi, le conseguenze sanzionatorie e il relativo recupero contributivo saranno al quanto simili a quelle previste per le prestazioni sportivo dilettantistiche.
Occorre, tuttavia, precisare che qualora il rapporto di collaborazione sia stato comunque comunicato al Centro per l’Impiego (così come previsto anche dal Ministero del Lavoro nell’interpello n.22/10), non sarà applicabile la maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dalla correttezza dell’inquadramento nell’alveo dell’art. 67 del Tuir e dalla reale autonomia del rapporto lavorativo.
Nell’ipotesi in cui le collaborazioni amministrativo gestionali, pur fuoriuscendo dall’orbita di cui all’art.67, dovessero effettivamente presentare le caratteristiche dell’autonomia, l’organo ispettivo dovrà procedere alla riqualificazione della prestazione tenendo in considerazione le ordinarie tipologie contrattuali come il lavoro a progetto, le collaborazioni occasionali (c.d. mini-co.co.co) e il lavoro autonomo di cui all’art.2222 c.c. Ferma restante la non facile riconducibilità di tali prestazioni nell’alveo del lavoro a progetto (viste le incertezze interpretative inerenti l’art.6942, D.Lgs. n.276/03 per le ipotesi di assenza di progetto), le conseguenze sanzionatorie/contributive, a seguito di uno di due inquadramenti, seguiranno diverse direzioni:


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