Società sportiva dilettantistica lucrativa
Al fine di favorire il processo di ammodernamento del “mondo Sport” l’art 40 della legge di bilancio 2018 prevede la possibilità di costituire le società sportive dilettantistiche profit, in una delle forme societarie disciplinate dal codice civile, sempre sul presupposto che si abbia il riconoscimento soggettivo del CONI. Pertanto dal 2018 i soggetti che animeranno il modo sportivo potranno essere: a) Società sportive dilettantistiche lucrative art 40 legge di bilancio 2018; b) Società e associazioni sportive non lucrative di cui all’art 90 legge 289/02; c) Attività sportiva Enti Terzo Settore Dlgs 112/2017;
A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche, con scopo di lucro deve contenere: a) Nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; b) Nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) Il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) Obbligo della presenza, all’interno della struttura, di un “direttore tecnico” che sia in possesso del diploma ISEF o di una laurea quadriennale in scienze motorie o di laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, o in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, o in scienze e tecniche dello sport.
Lo stesso articolo 40 prevede l’applicazione IRES con aliquota al 50%. Tale regime comporta per le SSDL (società sportive dilettantistiche lucrative): a) La mancata agevolazione della legge 398/91; b) La mancata applicazione del concetto di “de-commercializzazione” dei corrispettivi specifici di cui all’art 148 TUIR; c) Assoggettamento dei corrispettivi ad aliquota iva ordinaria 22%; d) Liquidazione e versamento iva; e) Tenuta contabile e adempimenti dichiarativi; f) Mancata applicazione 5 per mille; g) Applicazione agevolata dell’art 67 TUIR (compensi sportivi);
Compensi sportivi dal 01 gennaio 2018 aumenta la franchigia fiscale per atleti, allenatori e collaboratori dello sport non professionistico. La quota di indennità, rimborsi forfettari, compensi a premi esente da irpef passerà da7500 euro a 10 mila euro annui. Non cambia lo scaglione irpef tra i 10 mila e 28.158 euro, che sconteranno un prelievo del 23%, mentre sopra i 28 mila le somme percepite continueranno a cumularsi al reddito complessivo del contribuente.
Collaborazioni sportive Le collaborazioni sportive se rese per finalità istituzionali, saranno qualificate come co.co.co. Ai fini tributari i relativi compensi saranno considerati come redditi diversi se il soggetto erogante è una società o asd riconosciuta dal CONI. Se invece il club riveste a la forma giuridica della società sportiva dilettantistica lucrativa i compensi saranno per il fisco redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Per questi ultimi arriva anche un regime previdenziale ad hoc, con l’iscrizione nel fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’inps e una contribuzione dovuta, nei primi cinque anni, solo sul 50% del compenso spettante al collaboratore.
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