Il caso per il quale più di frequente si è tenuti alla compilazione del quadro RW è senz’altro quello dei conti correnti all’estero.
Come più volte ribadito dall’Amministrazione finanziaria sono tenuti a monitorare i conti esteri oltre che gli intestatari degli stessi, anche i delegati al prelievo che ne hanno la possibilità di movimentazione. In tali casi, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare l’intero importo del conto ai fini del monitoraggio, mentre l’IVAFE è dovuta solo dagli intestatari del conto. Non devono compilare l’RW coloro i quali hanno una mera delega ad operare sul conto in nome e per conto altrui, come ad esempio gli amministratori di società che hanno delega ad operare su conti esteri, sempre che i relativi fondi siano regolarmente contabilizzati. Sono esclusi dal monitoraggio fiscale inoltre i frontalieri e i diplomatici, con l’avvertenza che per i frontalieri l’esonero è limitato ai conti (e agli altri asset) posseduti nello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa (secondo quanto disposto dall’articolo 38, D.L. 78/2010). Va evidenziato che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990. Vanno in sostanza considerati, a tal fine, tutti i conti (anche posseduti presso intermediari finanziari differenti), sommando i relativi importi. Se anche in un solo giorno l’ammontare massimo nel corso del periodo di imposta ha superato i 15.000 euro, viene meno la clausola di esonero, motivo per il quale spesso, soprattutto in presenza di più conti si è soliti compilare comunque l’RW. Ciò anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove si debba pagare l’IVAFE (nella misura fissa di 34 euro per ciascun conto) che, si ricorda, non è dovuta solo qualora la giacenza media annua di tutti i conti e libretti detenuti presso il medesimo intermediario non superino la giacenza media annua di euro 5.000. Il valore finale da indicare in RW, infatti, non è rappresentato dal saldo del conto al 31.12.2016, ma dalla giacenza media annua del conto, fermo restando che l’indicazione più “sbrigativa” del picco del conto nel corso dell’anno quale “valore finale” è difficilmente contestabile da parte dell’Amministrazione finanziaria. In presenza di più conti detenuti presso il medesimo intermediario, inoltre, il contribuente deve indicare quale valore iniziale il saldo di ciascun conto all’1.1.2016 e come valore finale la giacenza media annua complessiva di tali conti, in modo che il software dichiarativo sia messo nelle condizioni di liquidare per ciascun conto l’importo fisso di 34 euro. Quest’anno l’adempimento del monitoraggio fiscale per i conti correnti è ancora più delicato, in particolare, per i conti detenuti nei 54 Paesi (fra cui anche Stati come Isole Cayman, Jersey e Bermuda solo per fare alcuni esempi) con cui opera lo scambio di informazioni automatico con l’Italia sui dati 2016 che saranno scambiati nel corso del 2017 sulla base dei c.d. “Common Reporting Standard” (CRS) elaborati a livello OCSE e condivisi, a regime, da oltre 100 Paesi nel mondo. Gli intermediari finanziari ubicati nei Paesi aderenti ai CRS sono tenuti a comunicare alla rispettiva Amministrazione finanziaria di appartenenza i conti (e il relativo saldo finale, nonché eventuali interessi) intestati a soggetti residenti in Italia che verranno poi comunicati telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la quale sarà nelle condizioni di incrociare, in modo molto agevole, i dati pervenuti dalle Amministrazioni finanziarie estere con quanto (non) indicato in RW dai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio (in particolare le persone fisiche).
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