Il decreto legge 119/2018, approvato in via definitiva in data 13 dicembre 2018, ha previsto, fra coloro che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, anche le società e associazioni sportive dilettantistiche, che applicano il regime forfettario (opzionale) di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991 n. 398 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo inferiore a 65.000.

 

Questo vuole dire che le associazioni e società sportive dilettantistiche al di sotto di 65 mila euro di fatturato, che applicano il regime forfettario 398/91, NON devono emettere fatture elettroniche ma devono continuare a fatturare cosi come hanno sempre fatto.

 

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che invece superano i 65 mila euro sono soggetti alla fattura elettronica ma l’emissione della stessa dovrà essere effettuata direttamente dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta, attraverso l'autofatturazione.

 

Inoltre, lo stesso disegno di legge di conversione del decreto legge 119/2018, dispone che in ordine agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione, indipendentemente dal limite dei 65 mila euro, siamo sempre adempiuti direttamente dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta, attraverso l'autofatturazione.

 

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