L’art. 1, co. 9-11, L. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) ha apportato delle rilevanti modifiche al regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014 ed in vigore fino al 31 dicembre 2018 stabilendo che il regime forfetario è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività, per le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi fino ad € 65.000 conseguiti nell’anno precedente.

Sono stati inoltre soppressi alcuni requisiti di accesso precedentemente previsti quali il limite di spesa per l’impiego di lavoratori e costo complessivo dei beni strumentali.

La L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto delle modifiche al regime forfetario a decorrere dal 1° gennaio 2020; in particolare ha previsto:

  1. il mantenimento del limite di ricavi o compensi dell’anno precedente pari ad € 65.000 (la Legge di Stabilità 2019 aveva previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’applicazione di una imposta sostitutiva del 20% per i contribuenti con ricavi tra € 65.001 e € 100.000);


  2. la reintroduzione del limite ora pari ad € 20.000 relativo alle spese per lavoro dipendente e collaboratori. Possono rimanere ovvero accedere al regime forfetario i soggetti che non hanno sostenuto nel 2019 ovvero sono sostengono spese per lavoro dipendente (anche familiari), collaboratori (anche a progetto), associati in partecipazione, lavoro accessorio (articolo 70, D.Lgs. 276/2003), collaboratori familiari di importo superiore lordo pari ad € 20.000 (fino al 2019 tale importo era pari ad € 5.000). Detto importo non va ragguagliato ad anno;

     

  3. è stata reintrodotta la clausola di esclusione dal regime forfetario (in vigore fino al 31.12.2018) per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000. Tale importo non va ragguagliato ad anno. Detta clausola avrà la conseguenza che non potranno rimanere nel regime forfetario i soggetti che nell’anno 2019 hanno superato tale importo e, quindi, dovranno applicare il regime ordinario;


  4. viene previsto che i soggetti in regime forfetario che utilizzeranno la fatturazione elettronica beneficeranno della riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, D.P.R. 600/1973, passando al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;


  5. il reddito prodotto dal soggetto in regime forfetario (che compila solo il quadro LM e non il quadro RN della dichiarazione dei redditi) avrà rilevanza ai fini dell’ammontare del reddito complessivo per il riconoscimento/determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo anche non fiscali.

Per maggiori interpretazioni e informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.