E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza e delle altre prestazioni di sostegno . Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita'. L'ammontare dell'indennita' e' determinata come segue: a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600; b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400; c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Ai fini dell'erogazione delle indennita' si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
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