CON IL DECRETO LEGISLATIVO 39 DEL 28/02/2021 E’ NATO IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Presso il Dipartimento per lo sport, sezione che dipende della Presidenza del Consiglio,(no presso il CONI) è costituito il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

Alla domanda e' allegata la documentazione attestante:

a) i dati anagrafici dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica;

b) i dati anagrafici del legale rappresentante;

c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;

d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);

e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;

f) le attivita' (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate;

g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

 

Ogni Associazione e Societa' sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;

b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;

c) i verbali che modificano gli organi statutari; d) i verbali che modificano la sede legale.

Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Con la domanda di iscrizione al Registro puo' essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalita' giuridica.

 

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