Con la Decisione numero 29/2021 del 29 marzo 2021 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ha conclamato il fatto che le ASD e le SSD, per continuare ad essere iscritti nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, devono CONTEMPORANEAMENTE SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA E ATTIVITA DIDATTICA. Per attività sportiva viene inteso l’insieme di “eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori; 1) livello di competizione; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara che viene contraddistinto con un codice univoco ossia le asd e le ssd devono partecipare alle competizioni organizzate dalle singole Federazioni o Organizzazioni sportive di riferimento. Per attività didattica si fa invece riferimento ai “corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dell’Organismo sportivo o organizzati dall’Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione.” Si ricorda che la eventuale cancellazione dal Registro comporta l’impossibilità di continuare a godere della agevolazioni fiscali previste della legge 398/91. Per maggiori interpretazioni e informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |