Pubblichiamo per intero l’art 23 del nuovo contratto collettivo nazionale relativo alle Palestre e Impianti Sportivi. Oltre a disciplinare i vari aspetti contrattuali si stabilisce che il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore a quanto previsto nel presente C.C.N.L. e sarà corrisposto di norma mensilmente. Il presente articolo trova applicazione sia nei confronti dei co.co.co sportivi che nei amministrativo gestionali: 23.1 - Forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto di collaborazione dovrà essere stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato, e contenere le seguenti indicazioni: - identità delle Parti contraenti; - tipo di attività richiesta, sua descrizione e finalità; - durata della collaborazione; - luogo di svolgimento dell'attività; - forme e modalità di coordinamento, anche temporale, con il Committente; - fasce orarie entro cui il Collaboratore svolgerà l'attività pattuita; - corrispettivo dovuto al collaboratore e tempi e modalità di pagamento, eventuale disciplina dei rimborsi spesa; - obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - diritti del Collaboratore relativamente a maternità, malattia e infortunio; - obblighi del Collaboratore in ordine alla prestazione richiesta; - cause e modalità di cessazione o di recesso anticipato dal rapporto rinvio al presente C.C.N.L.. 23.2 - Autonomia del Collaboratore Il rapporto di collaborazione, salve le previsioni di legge in tema di lavoro sportivo, di cui al D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, può considerarsi autonomo qualora il Collaboratore possa gestire unilateralmente e discrezionalmente la propria attività, fatta salva la garanzia del raggiungimento degli obbiettivi concordati tra le parti. Il Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative del Committente, potrà unilateralmente determinare le modalità di esecuzione dell'incarico nell'ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale. Le eventuali indicazioni di massima fornite dal Committente sull’attività da svolgere sia all’inizio del rapporto che durante il suo svolgimento non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo. Nell'ambito del rapporto di collaborazione è escluso l'assoggettamento del Collaboratore al potere gerarchico e disciplinare esercitato dal Committente, in quanto risulta assente qualsivoglia vincolo di subordinazione. Il Collaboratore sarà tenuto al rispetto delle forme di coordinamento concordate con il Committente, anche con riferimento a tempi e luoghi di esecuzione dell'attività, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze organizzative aziendali entro i limiti del fondamentale requisito dell'autonomia. 23.3 - Modalità di esecuzione della collaborazione - coordinamento della prestazione. In sede di stipula del contratto le parti determineranno di comune accordo le modalità di coordinamento della prestazione, coniugando il requisito dell'autonomia della collaborazione con il soddisfacimento delle necessità organizzative del Committente. Il Committente potrà dare indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo al Collaboratore, senza che da ciò derivi l'esercizio del potere direttivo, al solo fine di garantire un collegamento funzionale tra l'attività resa dal Collaboratore e le necessità organizzative aziendali. Le Parti potranno concordare le fasce orarie entro cui il Collaboratore eseguirà la prestazione in relazione agli orari di apertura delle strutture aziendali, ferma restando l'autonomia di quest'ultimo nella scelta della collocazione temporale dell'attività pattuita in assenza di specifici vincoli di orario. Il Committente potrà mettere a disposizione del Collaboratore una postazione dedicata e gli strumenti necessari per l'esecuzione della prestazione, anche qualora la prestazione sia resa in modalità di lavoro da remoto, senza che con ciò venga meno l'autonomia del rapporto collaborazione. Le Parti potranno stabilire che, in caso di assenza nel giorno e nella fascia oraria identificate, il Collaboratore ne darà tempestivamente avviso al Committente, ma senza obbligo di giustificazione o autorizzazione. L'attività del Collaboratore può essere individuata anche in uno specifico progetto. Non è consentita la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali originariamente convenute tra le parti contraenti; eventuali modifiche alle condizioni contrattuali avranno efficacia solo se sottoscritte dalle Parti. Nell'ipotesi in cui il Committente adotti specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) gli stessi dovranno essere messi a conoscenza del Collaboratore perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo tali regolamenti possono alterare o annullare i principi e le disposizioni contenute nel presente C.C.N.L.. 23.4 - Gravidanza, malattia e infortunio La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza l'erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Dichiarazione a verbale Le Parti firmatarie si impegnano ad approfondire le tematiche legate a forme di previdenza integrativa, welfare e sostegno alla maternità, valutando l'opportunità di individuare eventuali forme di sostegno, anche nell’ambito della bilateralità. 23.5 - Assicurazione obbligatoria Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale, fiscale e di assicurazione contro gli infortuni. 23.6 - Obblighi di sicurezza e formazione Il Committente dovrà rispettare gli obblighi di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, quando la prestazione si svolga nei locali aziendali, nonché gli obblighi di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente. Il Committente sarà altresì tenuto a fornire adeguata formazione e informazione al Collaboratore sui rischi presenti in azienda. Il Collaboratore dovrà osservare tutte le misure di sicurezza prescritte dal Committente e dalla normativa in materia, e tenere una condotta idonea ad evitare situazioni di pericolo per sé e per il personale presente in azienda. 23.7 - Doveri del Collaboratore, obbligo di riservatezza e impegni contrattuali Il Collaboratore è tenuto ad agire con lealtà e buona fede nell'interesse del Committente, in particolare dovrà attenersi alle indicazioni fomite e alle modalità di coordinamento specificate nel contratto di collaborazione. Il Collaboratore ha l'obbligo di eseguire la prestazione pattuita con diligenza, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente accordo e nel contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza. Il Collaboratore dovrà rispettare il riserbo ed il segreto professionale su qualsiasi dato o informazione cui verrà a conoscenza, in particolare nei riguardi delle Società concorrenti, e mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza nei rapporti con gli utenti. Il Collaboratore dovrà astenersi da un uso improprio delle attrezzature fornite, avendo cura dei beni aziendali a lui affidati. Il Collaboratore, nel rispetto della propria autonomia professionale, potrà prestare la sua attività anche a favore di terzi, purché l'attività svolta sia compatibile con gli impegni assunti nel contratto individuale. 23.8 - Compenso e criteri di determinazione Il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore a quanto previsto nel presente C.C.N.L. e sarà corrisposto di norma mensilmente. Le Parti individuano i valori dei compensi minimi lordi secondo la progressione indicata nella tabella A che costituisce parte integrante del presente accordo. I compensi minimi vengono fissati in valori di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente. Ai fini della determinazione del compenso vengono fatte salve diverse condizioni di miglior favore concordate a livello aziendale o individuale. La natura della prestazione non prevede la maturazione a favore del collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal presente C.C.N.L. o dal contratto individuale. Al fine del calcolo dei compensi minimi contrattuali, indicati nella tabella sottostante, è applicata una maggiorazione del 25% a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. Nel caso di cessazione del rapporto di collaborazione in corso d'anno, verrà corrisposto quanto effettivamente maturato, unitamente all'ultima erogazione del compenso. 23.9 - Recesso e cessazione del contratto Il rapporto cesserà per decorrenza del termine e non sarà rinnovabile tacitamente. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto prima della scadenza per mutuo consenso manifestato delle parti contraenti. Il Committente potrà unilateralmente recedere prima della scadenza del termine pattuito nei seguenti casi: - per giusta causa, con o senza preavviso, nelle ipotesi di gravi inadempienze contrattuali, interruzione; -ingiustificata della prestazione, danneggiamento o furto di beni, uso improprio di beni aziendali, violazione degli obblighi di riservatezza, sicurezza e del divieto di concorrenza, commissione di reati inerenti alla prestazione; - per oggettiva inidoneità professionale del Collaboratore tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. In caso di cessazione anticipata del rapporto da parte del Committente per motivazioni non comprese tra quelle sopra esposte, si applicherà quanto previsto dall'art. 2227 c.c.. Il Collaboratore potrà unilateralmente recedere prima della scadenza del termine pattuito per giusta causa nelle ipotesi di grave ritardo nella corresponsione del compenso o di gravi inadempienze contrattuali da parte del Committente. Tutte le ipotesi di recesso sopra indicate hanno valenza meramente esemplificativa e non esaustiva delle fattispecie nelle quali le parti possono recedere dal vincolo contrattuale. Il Collaboratore potrà recedere dal rapporto prima della scadenza del termine, dandone preavviso pari a 10 giorni di calendario in caso di collaborazioni di durata inferiore a sei mesi, e di 30 giorni di calendario in caso di collaborazioni di durata superiore pari o superiore a sei mesi. Il Committente o il Collaboratore comunicheranno il recesso mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Collaboratore avrà diritto a riscuotere i compensi maturati sino al momento del proprio recesso o di quello esercitato da parte del Committente. 23.10 - Clausola di salvaguardia Il presente C.C.N.L. non annulla, né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a livello individuale. 23.11 - Formazione Per garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiscono anche per i Collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale nell’ambito della bilateralità. 23.12 - Delega per contributi sindacali Al fine di consentire l'esercizio del diritto di associazione sindacale costituzionalmente garantito, il Collaboratore potrà rilasciare delega finalizzata alla trattenuta del contributo associativo sindacale a favore di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. L'ammontare del contributo e pari all'1% della retribuzione/paga base su tutte le mensilità contrattualmente previste. La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e la O.S. a cui l'azienda dovrà versarlo. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza. L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dalla O.S. all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario. 23.13 - Diritti sindacali Il collaboratore coordinato e continuativo può partecipare ad assemblee retribuite. Per maggiori interpretazioni e informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. 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