Risparmio energetico: Agevolazioni Detrazione 55%
Agevolazioni D.M. 06.08.2009 - G.U. 26.09.2009 N. 224

Il decreto modifica alcune norme del D.M. 19.02.2007 (come modificato dal D.M. 07.04.2008), che costituisce il decreto attuativo delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ex art. 1, co. 349, L. 27.12.2006, n. 296, chiarendo, semplificando e riducendo gli adempimenti amministrativi connessi alla fruizione del beneficio.
In particolare, per beneficiare della detrazione occorre acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti negli artt. 6, 7, 8 e 9, D.M. 19.02.2007. Tale asseverazione può essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’art. 8, co. 2, D.Lgs. 19.08.2005, n. 192), ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’ art. 28, co. 1, L. 09.01.1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori (nuovo art. 4, co. 1, lett. a), D.M. 19.02.2007).
Inoltre, al fine di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, le detrazioni in esame non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7, D.M. 19.02.2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione dell’energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D.L. 29 dicembre 2003, n. 387”.

(di Francesco Lanzi)

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