Ecco le principali novità, relative al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, del decreto legge 78 del 2010 entrato in vigore il 01 giugno 2010 la cosidetta Manovra integrativa, intitolato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".
1) I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e Contributivo consistente,l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario.
2) Ai fini antiriciclaggio non potrà essere utilizzato contante per operazioni superiori ai 5 mila euro. Anche i libretti al portatore dovranno essere adeguati a tale minora somma. Si specifica che lo studio scrivente sarà costretto, per non incorrere in pesanti sanzioni, a inoltrare la segnalazione agli organi competenti qualora dalla contabilità dovessero risultare movimenti di cassa di importi superiori a 5 mila euro.
3) L’emissione di fatture per importo superiore a tre mila euro dovrà essere comunicate, con modalità che saranno stabilite dalla Agenzia delle Entrate, preventivamente alla stessa Agenzia delle Entrate.
4) L'ufficio può' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
5) Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
6) La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.
7) A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Come per esempio i bonifici effettuati per godere della detrazione 36%.
8) Per effettuare qualsiasi operazione intracomunitaria cè bisogno di una specifica autorizzazione;
9) Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
10) Gli avvisi di accertamento notificati a partire da luglio 2011 relativi al periodo di imposta 2007 e seguenti sono immediatamente esecutivi. Ciò vuol dire che trascorsi 30 gg dalla notifica gli Uffici della riscossione potranno immediatamente adottare tutti gli atti rientranti nella riscossione forzata.
11) A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato.
( Dott. Danilo Turano:
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- Dott. Francesco Lanzi:
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