È onere del contribuente dimostrare che i dati desumibili dalla movimentazione non riguardano operazioni imponibili.
Nell'ambito dell'accertamento induttivo basato sulle indagini bancarie, la presunzione legale prevista dall'articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/1973 - secondo cui tutti i movimenti in entrata e in uscita da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, fatta salva la prova contraria - non riguarda anche i costi sostenuti dal contribuente. Ne consegue l'illegittimità della sentenza di merito che, in violazione del citato articolo 32, ritiene che a un ricavo occulto deve necessariamente corrispondere un costo occulto, in mancanza dell'assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova sullo stesso gravante. Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 20735 del 6 ottobre, che si inserisce in un filone giurisprudenziale oramai consolidato (Cassazione, sentenze 4554/2010 e 23852/2009).
Il giudizio di merito A seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di finanza, un ufficio finanziario notifica a un contribuente due avvisi di accertamento con cui gli viene contestato di aver svolto attività abusiva di compravendita di biglietti per spettacoli pubblici, di non aver presentato le dichiarazioni fiscali e di non aver tenuto le previste scritture contabili; di conseguenza, viene determinato induttivamente il volume di affari e le relative imposte sui redditi conseguiti, oggetto degli avvisi di accertamento, sulla base di indagini bancarie.
Il contribuente impugna gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglie parzialmente i ricorsi. Il successivo appello - sempre proposto dal contribuente - viene accolto dai giudici del gravame, limitatamente al riconoscimento dei costi, che riducono l'ammontare dei ricavi accertati del 50 per cento.
L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'articolo 32 del Dpr 600/1973, laddove il giudice di appello non ha considerato che, nell'ipotesi di acquisizione delle movimentazioni di conti correnti bancari, occorre considerare ricavi sia le operazioni attive (versamenti) che quelle passive (prelevamenti).
La decisione della Cassazione La Cassazione accoglie il ricorso. I giudici di legittimità richiamano il passaggio della sentenza impugnata laddove i giudici di appello, nel prendere atto che i verbalizzanti hanno rilevato ai fini Iva, l'omessa fatturazione di acquisti per un totale pari ai prelevamenti effettuati, hanno ritenuto che tali importi debbano essere considerati quali componenti negative del reddito d'impresa, con conseguente riduzione del reddito accertato (riduzione effettuata, in via equitativa, in ragione del 50 per cento dei redditi accertati).
A tal riguardo, la Corte suprema, rifacendosi a precedenti pronunce, precisa che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'articolo 32 del Dpr 600/1973 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili.
In materia, infatti, sussiste l'inversione dell'onere della prova, in virtù della quale alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta, da parte del contribuente accertato, la dimostrazione (analitica) della prova contraria (Cassazione, sentenza 25365/2007). In altre parole, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i soli dati e gli elementi risultanti dai conti stessi (Cassazione, sentenza 4589/2009).
Pertanto, conclude la Cassazione, la presunzione legale contenuta nell'articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1972, "…per cui i movimenti di dare ed avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, salva la prova contraria, determina l'erroneità dell'operato del giudice dell'appello che, in mancanza dell'assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova sullo stesso gravante, e con operazione ermeneutica illogica oltre che contra legem ha presuntivamente ritenuto che ad un ricavo occulto dovesse necessariamente corrispondere un costo anch'esso occulto ed ha così abbattuto i ricavi in virtù di costi non provati ma presuntivamente ritenuti da esso giudice".
|