Entro la scadenza del 27 dicembre 2010 si dovrà versare l’acconto Iva 2011 per l’anno di imposta successivo 2010 un importo pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo trimestre o mese precedente (cfr art. 6 L. 405/1990). Il pagmento può avvenire mediante modello F24 e se risultano dei crediti da poter compensare sarà possibile non procedere al pagmento dietro compensazione. per tale tipologia di compensazione (tributo su tributo) è possibile non presentare il modello F24 pe ril pagamento del’acconto iva 2009-2010. 2.METODO PREVISIONALE: prevede il versamento a titolo di acconto iva 2011 mediante F24 pari all’88% dell’ Iva che si prevede di versare per l’ultima liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili o quella relativa alla dichiarazione annuale per i contribuenti che versano in sede di dichiarazione annuale. 3.METODO OPERAZIONI EFFETTUATE: in questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese ed in particolare l’Iva a debito risultante dalla somma delle: 4. CONTRIBUENTI MENSILI: per i contribuenti mensili invece la determinazione dell’acconto iva avverrà calcolando il 88% dell’Iva sulla liquidazione del mese di dicembre. Spesso accade che si passa da un regime trimestrale a mensile o da annuale a trimestrale Nel primo caso l’acconto iva 2010 sarà pari al 33% dell’ Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente. Nel secondo caso invece si dovranno prendere i versamenti relativi alla liquidazione iva dle mese di ottobre novembre e dicembre Per importi inferiori a 103,29 il versamento dell’iva non è dovuto e non sono possibile rateizzazioni dell’acconto iva se non prendendo a prestito le somme da istituti di credito. Tuttavia se si dispone di crediti di imposta non ancora richiesti a rimborso sarà possibile procedere con la compensazione sempre che tali crediti derivino da tributi che sarebbero stati versati mediante F24. Il versamento dovrà essere fatto mediante invio dell’F24 telematicamente ed utilizzando il codice tributi 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali senza considerare alcuna maggiorazione (va preso l’importo secco non maggiorato degli interessi). |