Con la trattazione degli argomenti che esponiamo, presentiamo un panorama sintetico degli adempimenti per la costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica.
Oggi un Ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni non può più esimersi dall’essere gestito in conformità alle diverse normative vigenti. Bisogna abbandonare definitivamente la mentalità della improvvisazione ed acquisire una cultura gestionale evoluta adeguata al mondo in cui già ci troviamo con una gestione professionale.
COSTITUZIONE L’attività sportiva dilettantistica, può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate: associazione sportiva dilettantistica:
RICONOSCIUTE
NON RICONOSCIUTE
Costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica
La costituzione di una associazione sportiva dilettantistica comporta i seguenti adempimenti: a) redazione atto costitutivo e statuto; b) inizio attività IVA; c) iscrizione albo ONLUS ( solo se è prevista attività prevalentemente di utilità sociale); d) comunicazione alla S.I.A.E.; e) iscrizione al Repertorio Economico ed Amministrativo tenuto dalla locale CCIAA.
Modalità per la costituzione di Associazione Sportiva non Riconosciuta * NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO * INSERIMENTO CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs. 460/97 * REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DUE o TRE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO REGISTRI ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA * CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE * PARTITA I.V.A. (ATTIVITÀ COMMERCIALE SE ESERCITATA) DA RICHIEDERE CONTESTUALMENTE (entro trenta giorni) o SUCCESSIVAMENTE (se l’attività commerciale è iniziata successivamente) AL CODICE FISCALE ALL'UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE O TRAMITE UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO DISTINTAMENTE E SEMPRE IN AGGIUNTA AL CODICE FISCALE INDICANDO IL CODICE 92.62.1. * ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL CONSIGLIO
Redazione atto costitutivo e statuto Le associazioni sportive possono essere costituite per atto pubblico, scrittura privata con autenticata o scrittura privata registrata. La forma di atto che viene più utilizzata nella realtà odierna è quella della scrittura privata registrata. L’atto costitutivo è il documento contenente la denominazione sociale, la sede legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti del Consiglio Direttivo. * LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ' * I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI) * NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA DIZIONE ESPLICITA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA * L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI ISTITUZIONALI) * LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.
Lo statuto è il documento che costituisce parte integrante dell’atto costitutivo e contiene gli obiettivi dell’ente e le norme che regolano il suo funzionamento. Lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica deve ottemperare alle norme previste dal D.lgs 460/97, contenute nel comma 8 dell’art. 148 del TUIR, di seguito esposte:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; - obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; - disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneita’ alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d’età per l’approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; - obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; - eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2538, secondo comma del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; - intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le associazioni che non adeguano i propri statuti alle norme di cui sopra, non possono usufruire delle norme agevolative previste dai commi 3, 5, 6, e 7 dell’art. 148 del TUIR. Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR evidenzia che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. Il comma 5 dell’art. 148 evidenzia che per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. Il comma 6 dell’art. 148 evidenzia che l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. Il comma 7 dell’art. 148 evidenzia che per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
Contenuti dello statuto * ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO * DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE * SCOPI SOCIALI ED OGGETTO DELL’ATTIVITA’ * DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DELLE MODALITA’ ASSOCIATIVE (SOCI MAGGIORENNI: UGUALI DIRITTI ATTIVI E PASSIVI) * INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANO SOCIALE DEPUTATO A DETERMINARE LE QUOTE SOCIALI (TESSERE) E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (ATTIVITA') * DIVIETO DI TRASMISSIONE E RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO * REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI (ASSEMBLEA-CONSIGLIO ECC.) * DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO * MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA * OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DI UN RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO * SCIOGLIMENTO (PATRIMONIO RESIDUO ATTIVO: FINI UTILITA' GENERALE, SENTITO L’ORGANISMO GARANTE)
Inizio attività Iva Dopo la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, ma prima della sua registrazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (in quanto, in sede di registrazione occorre produrre il Codice Fiscale, che, in caso di costituzione coincide con la partita IVA), si procede alla richiesta di attribuzione del numero di partita iva (l’inizio attività dell’associazione ) a norma dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972. Per effettuare tale comunicazione si utilizza il Modello Iva AA 7/6 al quale si allega in fotocopia l’atto costitutivo e statuto dell’associazione e il documento di riconoscimento del rappresentante legale. Analogamente può essere fatto presso un Intermediario Autorizzato (Dottore Commercialista, Ragioniere, ecc.). Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile previsto dalla L. 398/91 ( di cui esporremo successivamente) devono effettuare tale opzione nella prima dichiarazione mod. UNICO successiva all’inizio dell’attività, nel quadro VO. La richiesta di inizio attività all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell’associazione o dall’inizio dell’attività commerciale, se successiva.
Comunicazione Onlus Il decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; rientrano in tale categoria gli Enti non commerciali che operano in particolari settori di interesse collettivo per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; tra queste attività rientra lo sport dilettantistico rivolto a categorie svantaggiate. L’anagrafe unica delle ONLUS è attualmente istituita presso il Ministero dello Finanze; le associazioni sportive dilettantistiche, entro 30 giorni dalla loro costituzione, devono darne comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente utilizzando l’apposito modello. Le ONLUS devono obbligatoriamente adeguare il proprio statuto alle norme previste dal D.lgs 460/97 e nella loro denominazione includere la sigla “ONLUS”.
Comunicazione Siae Il Ministero delle Finanze ha delegato la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ad effettuare controlli con periodicità trimestrale agli Enti non commerciali. Pertanto, entro 30 giorni dalla costituzione l’associazione deve comunicare l’inizio attività iva alla SIAE utilizzando l’apposito modello e allegando in fotocopia l’atto costitutivo e statuto, l’inizio attività IVA (Modello AA 7/6) e il documento di riconoscimento del rappresentante legale.
Iscrizione al R.E.A. tenuto presso la locale CCIAA Iscrizione al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio con il modello R, debitamente bollato, firma autenticata da pubblico ufficiale del Legale Rappresentante, con allegata una copia registrata di atto costitutivo e statuto, versamento da verificare presso CCIAA di competenza 1.2 Costituzione di una società sportiva di capitali L’articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l’introduzione di altre forme societarie per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica:
Redazione atto costitutivo e statuto Le associazioni sportive possono essere costituite per atto pubblico, scrittura privata con autenticata o scrittura privata registrata. La forma di atto che viene più utilizzata nella realtà odierna è quella della scrittura privata registrata. L’atto costitutivo è il documento contenente la denominazione sociale, la sede legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti del Consiglio Direttivo.
CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO * LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ' * I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI) * NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA DIZIONE ESPLICITA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA * L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI ISTITUZIONALI) * LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.
Lo statuto è il documento che costituisce parte integrante dell’atto costitutivo e contiene gli obiettivi dell’ente e le norme che regolano il suo funzionamento. Lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica deve ottemperare alle norme previste dal D.lgs 460/97, contenute nel comma 8 dell’art. 148 del TUIR, di seguito esposte:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; - obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; - disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneita’ alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d’età per l’approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; - obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; - eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2538, secondo comma del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; - intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa
Le associazioni che non adeguano i propri statuti alle norme di cui sopra, non possono usufruire delle norme agevolative previste dai commi 3, 5, 6, e 7 dell’art. 148 del TUIR. Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR evidenzia che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. Il comma 5 dell’art. 148 evidenzia che per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. Il comma 6 dell’art. 148 evidenzia che l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. Il comma 7 dell’art. 148 evidenzia che per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
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