In questo difficile periodo di crisi economica, per gli operatori dello sport è sempre più necessario ricorrere a forme di reperimento mezzi rapide e concrete. I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione rappresentano per le ASD una forma valida di finanziamento. Ma qual è la differenza tra “sponsorizzazione” e “pubblicità”? I due termini non sono sinonimi ma, anzi, esistono delle differenze formali e sostanziali che è bene tenere a mente prima di stipulare un tipo di contratto piuttosto che l'altro. Vediamoli nel concreto, potrai scaricare i fac-simile delle due differenti tipologie.
DAL PUNTO DI VISTA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE La sponsorizzazione sportiva è una particolare forma di collaborazione per cui un'impresa o un ente (pubblico o privato) paga un corrispettivo ad un soggetto sportivo (singoli atleti, squadre o Federazioni nazionali) affinché quest'ultimo, nel corso delle manifestazioni sportive, mostri (generalmente sull'abbigliamento) un segno distintivo dello sponsor, cioè il nome (“trade-name”) o il marchio (“trade-mark”). Si ha quindi sponsorizzazione quando viene istituito uno specifico abbinamento tra l'avvenimento agonistico e la promozione del nome/marchio dello sponsor, allo scopo di trasmettere un'immagine più positiva dell'impresa ed aumentare di riflesso le sue vendite. Si parla, invece, di pubblicità quando l'attività promozionale è occasionale rispetto all'evento sportivo: si pensi, ad es., a cartelloni, manifesti, striscioni pubblicitari che sono collocati stabilmente (e non in occasione di un particolare evento sportivo) a bordo campo o ai margini di una palestra per promuovere in modo diretto ed esplicito la vendita di un prodotto o di un servizio. La differenza tra sponsorizzazione e pubblicità in termini di occasionalità rispetto all'evento sportivo è stata espressa dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 428 e 429 del 19 gennaio 1996. Sponsorizzazione e pubblicità differiscono anche per il trattamento tributario dei proventi, soprattutto ai fini IVA: in caso di applicazione del regime fiscale agevolato ex L. 398/91, l’IVA da versare sui proventi conseguiti da sponsorizzazioni è pari al 90% dell’importo IVA indicato in fattura; per i proventi derivanti da pubblicità, l’IVA da versare è pari invece al 50% dell’importo IVA indicato in fattura. Facciamo però notare che, secondo quanto espresso nella Risoluzione Ministeriale n.137/E del 9 agosto 1999, quando i contratti di sponsorizzazione comprendono anche prestazioni pubblicitarie, tutte le somme corrisposte dallo sponsor (anche quelle erogate per la mera pubblicità utilizzando, ad esempio, cartelloni fissi o volantini pubblicitari) sono soggette alla stessa tassazione della sponsorizzazione e devono essere "abbattute" ai fini IVA del 10% e non del 50%. Ciò premesso, sebbene non esista alcuna disposizione legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di scrittura privata ed effettuarne la sua registrazione presso l'Ufficio del Registro competente. Se poi il contratto prevede un impegno economico considerevole da parte dello sponsor, è preferibile optare per una forma di scrittura privata autenticata (cioè sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale), in modo tale che il contratto acquisti maggiore valore probatorio. Per quanto riguarda il contenuto, i punti fondamentali che devono essere presenti in un contratto di sponsorizzazione sportiva o di pubblicità sono:
● l'indicazione esatta delle parti contraenti (denominazione sociale, sede legale, codice fiscale / partita IVA dello sponsor e del soggetto sportivo sponsorizzato); ● la descrizione dettagliata della sponsorizzazione/pubblicità (“chi”, “come”, “dove” e “quando” devono sempre essere verificabili in caso di un controllo); ● gli obblighi gravanti su ciascuna parte; ● la durata del contratto e la possibilità di un rinnovo; ● il corrispettivo (in denaro o in beni/servizi) pattuito e le modalità di pagamento; ● la data e il luogo della sottoscrizione; ● la sottoscrizione autografa dei rappresentanti legali delle parti contraenti.
Nel contratto si possono aggiungere ulteriori clausole in modo tale da rendere più preciso e articolato il rapporto tra le parti stipulanti: - clausola di tutela dell'immagine: le parti contraenti si impegnano reciprocamente a non rilasciare dichiarazioni, né tenere determinati comportamenti che possano ledere l’immagine l'una dell'altra; - clausola di esonero da responsabilità: lo sponsor si dichiara estraneo alla conduzione tecnico-sportiva e alle scelte organizzative del soggetto sponsorizzato, per cui non risponde di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive; - clausola di esclusiva da parte del soggetto sportivo: quest'ultimo si impegna, per tutta la durata della collaborazione, a non stipulare contratti con altre imprese ("esclusiva assoluta”) o con imprese dirette concorrenti dello sponsor ("esclusiva relativa”); - patto di non concorrenza: è il divieto (per il soggetto sponsorizzato e/o per lo sponsor) di stipulare, al termine del contratto e per un determinato periodo di tempo, analoghi contratti con ditte concorrenti dello sponsor o con società sportive praticanti analoga disciplina; - clausola di valorizzazione del corrispettivo in presenza di particolari eventi: ad es, il compenso può essere aumentato in caso di un risultato sportivo molto importante, o se l'evento viene trasmesso in televisione, ecc; - clausola risolutiva: precisa le circostanze che portano alla risoluzione anticipata del contratto; - clausola compromissoria: stabilisce che ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto verrà risolta da un arbitro scelto di comune accordo tra le parti.
ATTENZIONE! vengono fatti moltissimi controlli da parte del Fisco su questi tipi di contratti, perché in passato sono stati usati come strumento di evasione da parte delle Aziende sponsor. Qual era il giochetto? In pratica se il contratto di sponsorizzazione prevedeva un corrispettivo di 10.000 euro, l'Associazione Sportiva ne faceva rientrare 5.000 nelle casse dell'Azienda... L'Azienda da una parte godeva quindi delle detrazioni fiscali per le sponsorizzazioni sportive, in più si trovava dei fondi neri. Occhio però, perché anche i contratti regolari che farete saranno la prima cosa che vi verranno a controllare. Se nel contratto scrivete quindi che metterete uno striscione 6x3 metri sulla recinzione del campo, ogni domenica, bisogna farlo!
I VANTAGGI PER LE AZIENDE CHE INVESTONO NELLO SPORT Perchè un'Azienda dovrebbe sponsorizzare una ASD? Ci sono mille motivi ma il primo, sopra tutti gli altri, in un mondo ideale, dovrebbe essere quello di riconoscersi e promuovere i valori dello Sport: lealtà, cavalleria, amicizia, reciproca comprensione etc. Si passa poi al desiderio di alcune aziende di aiutare la propria comunità, assistendo anche economicamente le squadre del proprio territorio. Non solo, molto spesso questo si unisce ad un ritorno di immagine per l'Azienda, sia a livello di branding (far conoscere il proprio marchio e la propria attività) che di marketing (il network di tifosi e degli altri sponsor potrebbe diventare fonte di nuovi ordini).Perchè un'Azienda dovrebbe sponsorizzare una ASD? Ci sono mille motivi ma il primo, sopra tutti gli altri, in un mondo ideale, dovrebbe essere quello di riconoscersi e promuovere i valori dello Sport: lealtà, cavalleria, amicizia, reciproca comprensione etc. Si passa poi al desiderio di alcune aziende di aiutare la propria comunità, assistendo anche economicamente le squadre del proprio territorio. Non solo, molto spesso questo si unisce ad un ritorno di immagine per l'Azienda, sia a livello di branding (far conoscere il proprio marchio e la propria attività) che di marketing (il network di tifosi e degli altri sponsor potrebbe diventare fonte di nuovi ordini). Ci sono poi vantaggi fiscali. Grazie al comma 8 dell'articolo 90 della Finanziaria 2003 le aziende che sponsorizzano i sodalizi sportivi possono considerare integralmente in deduzione (come spese pubblicitarie) le somme ad essi corrisposti senza rischi di contenzioso (fino a 200mila euro). Bisogna infatti considerare che l'esposizione di un marchio sulla divisa di una squadra, da una parte accresce la propria immagine, ma dall'altra mira ad incrementare le vendite dei prodotti commercializzati. E' dunque presente una componente pubblicitaria e i margini di discussione sono notevoli. Vi riportiamo integralmente il Comma 8 dell'articolo 90 ”Il corrispettivo in denari o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917.” Per l'impresa che decide una sponsorizzazione, gli importi erogati in base al contratto e a fronte di prestazioni collegate sono da classificare in bilancio come spese di pubblicità. Si tratta di spese sostenute dall'azienda per divulgare il più possibile la conoscenza dei prodotti ed del marchio sul mercato e il trattamento fiscale previsto è quello dell'intera deducibilità, nell'anno in cui queste spese vengono sostenute oppure suddivise in quote costanti in quell'esercizio e nei quattro successivi. L'importante è che questa classificazione non venga contestata dal fisco che preferirebbe magari un posizionamento di quegli stessi importi tra le spese di rappresentanza, deducibili in misura di un terzo del loro ammontare nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Per evitare contestazioni è quindi necessario redigere uno specifico Fac-simile contratto di sponsorizzazione, dove vengano esattamente individuati gli obblighi dello sponsor e del soggetto sponsorizzato. Ci sono infine motivi molto meno nobili che sconfinano nell'illecito penale. C'è infatti chi propone alle Aziende di versare una cifra (mettiamo 100 euro) con un regolare contratto e quindi di goderne la deducibilità, per poi restituirne una parte (a volte il 50%) in nero all'azienda stessa. Questa pratica è abbastanza diffusa ed è uno dei primi controlli che fa il fisco. Se quindi la vostra azienda vuole fare un contratto di sponsorizzazione e pubblicità, oltre ad avere un buon contratto, deve assicurarsi che il bilancio della ASD in questione sia ben tenuto, così come la sua contabilità, in modo che durante un eventuale controllo ci siano tutte le pezze giustificative che certifichino come sono stati veramente spesi i soldi che avete versato. Ci sono poi vantaggi fiscali. Grazie al comma 8 dell'articolo 90 della Finanziaria 2003 le aziende che sponsorizzano i sodalizi sportivi possono considerare integralmente in deduzione (come spese pubblicitarie) le somme ad essi corrisposti senza rischi di contenzioso (fino a 200mila euro). Bisogna infatti considerare che l'esposizione di un marchio sulla divisa di una squadra, da una parte accresce la propria immagine, ma dall'altra mira ad incrementare le vendite dei prodotti commercializzati. E' dunque presente una componente pubblicitaria e i margini di discussione sono notevoli. Vi riportiamo integralmente il Comma 8 dell'articolo 90 ”Il corrispettivo in denari o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917.” Per l'impresa che decide una sponsorizzazione, gli importi erogati in base al contratto e a fronte di prestazioni collegate sono da classificare in bilancio come spese di pubblicità. Si tratta di spese sostenute dall'azienda per divulgare il più possibile la conoscenza dei prodotti ed del marchio sul mercato e il trattamento fiscale previsto è quello dell'intera deducibilità, nell'anno in cui queste spese vengono sostenute oppure suddivise in quote costanti in quell'esercizio e nei quattro successivi. L'importante è che questa classificazione non venga contestata dal fisco che preferirebbe magari un posizionamento di quegli stessi importi tra le spese di rappresentanza, deducibili in misura di un terzo del loro ammontare nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Per evitare contestazioni è quindi necessario redigere uno specifico Fac-simile contratto di sponsorizzazione, dove vengano esattamente individuati gli obblighi dello sponsor e del soggetto sponsorizzato. Ci sono infine motivi molto meno nobili che sconfinano nell'illecito penale. C'è infatti chi propone alle Aziende di versare una cifra (mettiamo 100 euro) con un regolare contratto e quindi di goderne la deducibilità, per poi restituirne una parte (a volte il 50%) in nero all'azienda stessa. Questa pratica è abbastanza diffusa ed è uno dei primi controlli che fa il fisco. Se quindi la vostra azienda vuole fare un contratto di sponsorizzazione e pubblicità, oltre ad avere un buon contratto, deve assicurarsi che il bilancio della ASD in questione sia ben tenuto, così come la sua contabilità, in modo che durante un eventuale controllo ci siano tutte le pezze giustificative che certifichino come sono stati veramente spesi i soldi che avete versato.
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