VEDIAMO COSA FARE QUANDO SI VUOLE CONTESTARE UNA RICHIESTA DEL FISCO

Chi riceve un atto dall’Agenzia delle Entrate da alcuni anni è vincolato a presentare l’istanza di mediazione o reclamo prima di fare il ricorso. Sono esclusi dal procedimento, le liti che si riferiscono alle cartelle di pagamento (con qualche eccezione), all’iscrizione d’ipoteca, al fermo di beni mobili registrati, agli atti riguardanti le operazioni catastali e agli atti di recupero aiuti di stato illegittimi.

Che cos’è il reclamo
Era il lontano 1° aprile 2012 quando entrava in vigore l’istituto della “mediazione” o del “reclamo”. Con esso una nuova spada di Damocle veniva sospesa sulle teste di cittadini: il mancato utilizzo del “reclamo” infatti rendeva inammissibile il ricorso e chi non si fosse avvalso del “reclamo e mediazione”, e avesse presentato candidamente ricorso, magari perché disinformato, avrebbe potuto avere la brutta sorpresa di aver perso “a prescindere”, senza neanche la soddisfazione del giudizio. Il “reclamo” o “mediazione tributaria” (com’è stata prontamente ribattezzato) è infatti obbligatorio per moltissime liti con l’erario non superiori ai 20.000 euro. In pratica i contribuenti che ricevono un atto dall’agenzia delle Entrate prima di presentare ricorso davanti al giudice tributario devono presentare un’istanza presso la direzione provinciale delle entrate oppure un altro organo della stessa agenzia. La speranza era quella di disinnescare il pauroso contenzioso in essere tra cittadini e fisco. Il limite principale però era la mancanza di un terzo che giudicasse chi avesse ragione tra i due litiganti, dato che è sempre l’Agenzia, sia pure attraverso un altro suo organo, a valutare la controversia.

A chi fare “reclamo”
La mediazione va presentata presso la Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto; stesso referente per alcuni atti emessi dai Centri operativi riguardanti controlli effettuati ai sensi dell’art. 28, D.L. 78/2010 (redditi da lavoro dipendente non dichiarati). Per gli altri atti emessi dai Centri operativi, invece, la mediazione va presentata presso i Centri stessi. Presso le Direzioni e i Centri operativi sono istituiti degli organi “neutrali” (…), diversi da quelli che hanno emesso l’atto contro cui si intende ricorrere, ad esempio degli uffici legali. In questo modo questi organi cercano di fare da pacieri tra i due litiganti, fisco da una parte e cittadino dall’altra, evitando loro di finire davanti dal giudice.

Il nuovo istituto 'Mediazione tributaria'
Per gli atti ricevuti dal contribuente dopo il 2 marzo 2014 finalmente la musica cambia. Il “reclamo e mediazione” se non presentato non rende più inammissibile il ricorso ma solo improcedibile. Questo significa che il ricorso resta sospeso per consentire di espletare prima le fasi del “reclamo o mediazione” e poi eventualmente procedere con il ricorso vero e proprio. Al di là dell’apparenza si tratta di una vera e propria rivoluzione che accoglie almeno parzialmente le richieste provenienti dai contribuenti. Poiché il ricorso diventa solo improcedibile il contribuente, nel caso non attivi la mediazione, non perde la possibilità di essere giudicato da un giudice (a tutti gli effetti terzo rispetto alla lite).

Sospensione della riscossione
Ma le novità non sono certo finite. Con le modifiche apportate dalla legge di stabilità viene sancito anche un altro principio basilare e cioè che l’amministrazione finanziaria nell’ipotesi che il cittadino si stia avvalendo del “reclamo” non può procedere alla riscossione delle somme. Ad esempio per gli accertamenti esecutivi e le intimazioni di pagamento non si procede all’affido del ruolo all’agente della riscossione (Equitalia). Nell’ipotesi di ruoli o di atti per i quali è richiesta l’iscrizione a ruolo l’agenzia delle entrate comunicherà ad Equitalia la sospensione della riscossione della cartella. Un punto importante che va sottolineato è che, grazie alle modifiche della legge di stabilità, la sospensione della riscossione scatta automaticamente con l’avvio del “reclamo” indipendentemente da una richiesta esplicita del contribuente.

L’entrata in vigore
Per chiarire bene le novità e a quali provvedimenti si applichino è stata preparata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare del 12 febbraio 2014 n. 1/E. Le regole nuove valgono per gli atti notificati dal 2 marzo in poi. Tuttavia l’agenzia ha precisato che va verificato il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Quando un atto sia stato notificato prima del 2 marzo, ma il contribuente lo abbia ricevuto dal 2 marzo in poi, si applicano le nuove regole.

Contributi previdenziali
La Circolare ribadisce un altro aspetto importante, già affermato con la circolare n. 9/2012 e riguardante i contributi previdenziali e assistenziali. La mediazione produce effetti anche su tali contributi la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Pertanto il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24. Sulle relative somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Altro punto molto significativo è che se la mediazione non si conclude con l’accoglimento delle proposte del cittadino oppure con un accordo tra le parti, i termini per la costituzione in giudizio decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia. Pertanto, la notifica del provvedimento dell’Agenzia che respinge o accoglie parzialmente l’istanza non rileva più ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.

 

 

 

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