ASD E SSD: OBBLIGO DI SCIA PER POTER VENDERE QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO

È tenuta a presentare la SCIA un’associazione sportiva dilettantistica che svolge attività istituzionale nei confronti dei propri associati e che intende svolgere anche l’attività di cessione di materiale sportivo, aggiuntiva a quella istituzionale. L’associazione, esercitando un’attività economica, anche se solo in via accessoria e marginale, da ora deve quindi iscriversi al REA. Il soggetto che intende cessare l’attività può utilizzare l’istituto della comunicazione, anziché l’istituto della SCIA.
Inoltre, non è in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio relative alla vendita di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande il soggetto che abbia lavorato presso un’azienda che esercita attività di vendita all’ingrosso di generi alimentari con la qualifica di viaggiatore e la mansione di operatore di vendita 1 categoria, con riferimento al Ccnl per il settore terziario. Alcune novità contenute negli ultimi pareri del ministero del Ministero dello Sviluppo Economico, in materia di liberalizzazioni e somministrazione di alimenti e bevande.

Che cosa è la SCIA?
La SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Nella formulazione dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
In base al nuovo regime, la dichiarazione dell’imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all’occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.
E’ importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
Tecnicamente, la SCIA, da trasmettere al SUAP esclusivamente con modalità telematica certificata, è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata eventualmente predisposti a livello regionale.

Ma entriamo nello specifico del provvedimento
L'esercizio, di fatto, di attività sportive non è di per sé sufficiente per qualificarsi come enti sportivi dilettantistici ed applicare le relative agevolazioni fiscali. Questo è quanto emerge dalla decisione della Ctr di Milano, sent. n. 873 del 09/03/2015, secondo la quale l'applicazione, ai sodalizi sportivi, delle specifiche agevolazioni fiscali è subordinata a una serie di presupposti formali in mancanza dei quali, neppure la prova «dell'effettivo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica prevalente rispetto ad ogni altra attività non sarebbe valsa a superare il difetto del requisito formale sopraindicato».
Nel caso in esame un'associazione sportiva dilettantistica si era vista recapitare un avviso di accertamento per maggiori imposte Ires, Irap e Iva a seguito di un controllo della Gdf, la quale, aveva accertato l'emissione di fatture per «attività oggettivamente commerciali» nonché, per quell'anno, la mancata affiliazione a una federazione o ente di promozione sportiva e iscrizione nel Registro Coni.
Ai sensi dell'art. 7, del dl 136/04 (convertito in legge 186/04), il Coni rappresenta «l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche», pertanto, gli enti non lucrativi che intendano fruire delle agevolazioni fiscali previste per il mondo dello sport devono necessariamente transitare per il c.d. «riconoscimento sportivo» mediante l'iscrizione nel registro di cui sopra.
Tale mancata iscrizione, quindi, comportando l'assenza del requisito soggettivo (status di «ente sportivo dilettantistico»), ha spinto i giudici regionali, confermando la decisione di primo grado (Ctp Lecco n. 41/01/13), a escludere l'applicazione delle indicate agevolazioni fiscali e con esse la determinazione forfettaria del reddito secondo i dettami della legge 398/91.


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