REGIME FORFETTARIO 2016 |
Dal primo gennaio 2016 l’unica alternativa, per le persone fisiche, al regime ordinario è rappresentata dal regime forfettario, il quale altro non è che, l’evoluzione più vantaggiosa del precedente regime forfettario in vigore dal primo gennaio 2015. Esso è stato senza dubbio migliorato e reso più vantaggioso. Senza fare un paragone con il regime forfettario 2015 in quanto sostituito, andremo ad analizzare i vari aspetti del regime forfettario 2016. Requisiti per l’entrata ed il mantenimento del regime Possono aderire a tale regime le persone fisiche che svolgono attività d’impresa,arte o professione che nell’anno precedente:
Il regime non può essere adottato dai soggetti che pur rispettando i precedenti requisiti:
Le semplificazioni e gli obblighi I soggetti che adottano questo regime godono di diverse semplificazioni: - Esonero dal versamento dell’IVA e di conseguenza indetraibilità dell’iva su acquisti - Esonero dall’obbligo di:
- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; - Determinazione il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati; - Esonero dall’IRAP; - Esonero dagli studi di settore (anche dai parametri); - Non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura; - Non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta. Sono però obbligati: - a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali; - a certificare e conservare corrispettivi e fatture vendita. Nelle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con indicazione della norma; - a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; - a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge. - a conservare documenti ricevuti ed emessi; Inoltre, i soggetti obbligati al versamento previdenziale artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato). Con la Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%. Calcolo del reddito e calcolo dell’imposta sostitutiva La peculiarità di questo regime è senza dubbio l’applicazione di un coefficiente di redditività, diverso a seconda del codice Ateco, ai ricavi o compensi. Questo determina il reddito imponibile. Non vengono quindi considerate le spese sostenute. Successivamente, dal reddito imponibile così determinato, si deducono i contributi previdenziali versati. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Il reddito è assoggettato ad un’imposta con aliquota del 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef, e devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell'11giugno 2015: -1790 (acconto prima rata); -1791 (acconto seconda rata o in unica soluzione); -1792 (saldo). Nuove iniziative economiche Per favorire l'avvio di nuove iniziative economiche, l'aliquota dell’imposta sostitutiva del regime forfettario viene ridotta ulteriormente, passando dal 15 al 5%, per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti: 1. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; 2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione; 3. qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.
Tabella limiti dei ricavi e coefficienti di redditività per Codici ATECO
Dott. Andrea Lacopo |