ASD. Responsabilità prove a carico del fisco |
Nell’ambito di un accertamento fiscale rivolto a una associazione sportiva dilettantistica, la richiesta di pagamento delle imposte avanzata a un membro del consiglio direttivo, quale responsabile in solido, è illegittima qualora manchi una prova effettiva circa lo svolgimento di un’attività gestoria e concreta da parte della persona fisica, agente in nome e per conto dell’ente. Prova che incombe sull’Agenza delle entrate, non essendo sufficiente il fatto che il soggetto rivesta la carica di membro del consiglio direttivo.
Lo afferma la Ctp di Brescia nella sentenza n. 131/04/18. L’agenzia delle entrate aveva contestato a una Asd delle irregolarità fiscali da cui scaturiva l’accertamento per maggiori imposte. L’atto veniva notificato anche ai membri del consiglio direttivo della Asd, ritenuti responsabili in solido. In tal senso, l’art. 38 del codice civile chiarisce che “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e conto dell’associazione”. Nel ricorso introduttivo, proposto da uno dei membri del consiglio direttivo, costui manifestava la propria estraneità all’attività della Asd e, in particolare, di non aver mai agito in nome e per conto e nome della stessa o svolto compiti gestionali. L’argomento è stato utilizzato dalla Ctp che, accogliendo il ricorso, ha richiamato la necessità di una tale prova, posta a carico dell’ente impositore. È indispensabile, spiega la Ctp, che le motivazioni d’accertamento evidenzino «l’avvenuto svolgimento di atti concreti di gestione negli affari associativi» attribuibili alle persone fisiche coinvolte nella richiesta fiscale. La corresponsabilità con l’associazione, infatti, non può derivare dalla mera appartenenza del soggetto all’organo direttivo. Ciò perché la ratio della norma concerne una forma di tutela nei confronti dei terzi che, essendosi interfacciati con un soggetto che abbia speso il nome dell’associazione, possano far conto sul patrimonio di costui in caso di mancato assolvimento degli obblighi da parte dell’associazione. Mancando, nel caso di specie, la prova di un coinvolgimento diretto del contribuente nell’ambito delle presunte violazioni tributarie, non può invocarsi la corresponsabilità di costui nel pagamento delle imposte. Oltre all’accoglimento del ricorso, il collegio ha condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio.
Fonte: Benito Fuoco Italia Oggi Per maggiori interpretazioni e informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |