Corrispettivi telematici per le società sportive dilettantistiche |
A partire dall'1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettua operazioni per le quali è previsto l'esonero dalla fatturazione, ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, sarà tenuta ad adempiere gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Nessun esonero specifico è previsto per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014. Pertanto anche tutte le associazioni sportive che emettono corrispettivi per esempio per la gestione del bar interno o per la vendita delle varie attrezzature sportive dovranno necessariamente adeguarsi alla nuova normativa, salvo modifiche dell’ultima ora, procedendo con l’invio dei corrispettivi telematici. Cosa prevede la normativa? La normativa prevede l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi commerciali fino ad ora “documentati” con la classica ricevuta fiscale. Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 di questa norma si prevede pertanto: • di tenere il registratore di cassa “fiscale”; • di inviare giornalmente un flusso telematico contenente tutti i corrispettivi incassati; • di adempiere a tale obbligo dal 1/1/2020.
Cosa accade per associazioni in regime 398/1991? Le associazioni in regime legge 398/1991 avranno due vie da seguire: La prima consiste nel NON effettuare nessuna trasmissione telematica quando: 1. Ha RICAVI ISTITUZIONALI “puri” ovvero legati esclusivamente alla attività istituzionale dell’associazione. 2. Ha Ricavi istituzionali e RICAVI COMMERCIALI connessi all’attività istituzionale. Quali ad esempio corrispettivi i corrispettivi specifici (anche dei soci) e quelli pagati da “non soci” per attività svolte dall’associazione. (Esempi Associazione che incassa quote sociali e quote di partecipazione da parte di soci e non soci) La seconda invece comporta l’obbligo di trasmissione telematica quando: • l’Associazione incassa RICAVI COMMERCIALI non connessi all’attività istituzionale (attività tipica dell’associazione).Tali attività sono quelle tipiche del regime di impresa.
Sanzioni in caso di omissioni di Scontrino Elettronico. Per coloro che dovranno adempiere a questo nuovo obbligo dello scontrino elettronico, vi saranno anche sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole stabilite. Il regime sanzionatorio sarà alleggerito nei primi sei mesi (fino al 30/6/2020) come già avvenuto per la fatturazione elettronica, mentre poi andrà in vigore le sanzioni.
Sanzioni in caso di mancato invio o tardivo: • sanzione pecuniaria pari al 100% dell’Iva all’importo del corrispettivo non correttamente documentato; • sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da 3 giorni a 6 mesi.
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