Sotto osservazione i compensi agli amministratori

 

 

Tra le ipotesi più frequenti e controverse di distribuzione indiretta di utili c’è la corresponsione di compensi agli amministratori dell’ente.

Diverse sono le disposizioni normative che disciplinano la fattispecie, con limiti variabili in base alla tipologia di ente e al regime applicabile.

Una prima distinzione riguarda gli enti non profit che ricevono contributi pubblici rispetto a quelli privi di tali entrate. Ai primi, trova applicazione l’articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/10, che qualifica come onorifica la carica di amministratore - così come quella degli altri organi collegiali - ammettendo solo il rimborso delle spese sostenute.

Per i secondi, invece, l’unico vincolo alla retribuzione degli amministratori è la congruità del compenso. La valutazione, in questo caso, dipenderà dal caso concreto e si potrà utilizzare il parametro previsto per gli amministratori delle Onlus o degli enti del Terzo settore (sentenza Tar Lombardia 88/2019). Indicazioni specifiche sono previste, invece, per gli enti che hanno particolari qualifiche, come Onlus e associazioni sportive dilettantistiche (Asd), nonché per coloro che si iscriveranno al Registro unico del Terzo settore.

Per le Onlus, è consentito remunerare gli amministratori entro un limite annuo non superiore al compenso massimo previsto per il presidente del Collegio sindacale di società per azioni (articolo 10, comma 6 del Dlgs 460/97). Tale disposizione è stata abrogata dal Cts ma con efficacia differita al rilascio dell’autorizzazione europea sulla riforma. Per cui, per il momento, gli enti dotati della qualifica Onlus dovranno attenersi a questo parametro, salvo in futuro applicare le norme più favorevoli del Dlgs 117/2017 (qualora scelgano di iscriversi al Runts).

Discorso analogo per le Asd. In questo caso è previsto un divieto generico di distribuzione di utili senza ulteriori specificazioni (articolo 90, comma 18 della legge 289/02 e articolo 148, comma 8, Tuir), anche se dovrebbe trovare applicazione estensiva il medesimo limite delle Onlus (si veda articolo nella pagina). Fino a che sarà in vigore detto regime, quindi, le Asd dovrebbero attenersi alle stesse prescrizioni sulla retribuzione degli amministratori (risposta delle Entrate 452/ 19).

Più liberale è la disciplina degli Ets, seppure con una eccezione per le organizzazioni di volontariato (Odv). Con riguardo ai primi, l’articolo 8, comma 3, lettera a) del Cts si limita a fare rinvio a un criterio di congruità, vietando i compensi «non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni». Se, da un lato, la norma ha il pregio di superare la rigida soglia fissa prevista dalla disciplina Onlus, dall’altro presta il fianco alle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, data la mancanza di parametri oggettivi per valutare i compensi.

Per le Odv, invece, c’è un regime più stringente: ai componenti degli organi sociali può essere attribuito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo per i membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di professionalità (articolo 2397 comma 2 del Codice civile).

Fonte: IlSole24ore

 

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