La promozione sportiva? Effettiva o niente benefici |
Le agevolazioni fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche
La concessione dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche può essere accordata solo quando emerga sia il profilo formale dell'affiliazione che quello sostanziale dell'effettività dell'attività di promozione sportiva.Così ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 2152 del 30/1/2020. Nel caso di specie, la contribuente aveva usufruito della disciplina agevolativa per le società sportive dilettantistiche con regime forfettario, senza tassazione dei ricavi derivanti dall'attività istituzionale e con l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3% sui ricavi derivanti da attività commerciali. L'amministrazione finanziaria accertava però che la stessa non era iscritta al Coni, che aveva tenuto in modo irregolare le scritture proprie delle associazioni sportive, e che l'attività svolta era da ritenersi di natura commerciale piena, essendo assimilabile ad un centro benessere. Nel giudizio di primo grado la contribuente produceva l'affiliazione e il riconoscimento del Coni e la Ctp accoglieva il ricorso con sentenza poi confermata anche in grado di appello. La Ctr, oltre alla rilevazione dell'affiliazione, affermava, infatti, che il «disordine scritturale» potesse dar luogo solo a responsabilità societaria, restando tuttavia privo di rilevanza fiscale. L'Agenzia delle entrate ricorreva infine in Cassazione, deducendo la violazione dell'art.148, co.8, lett. c), del dpr 917/86 e dell'art.90, co.18, legge 289/2002, laddove il giudice di secondo grado aveva ritenuto privo di rilevanza fiscale il mancato rispetto delle prescrizioni in ordine alla tenuta dei libri associativi e la prevalenza dell'attività commerciale rispetto allo scopo associativo di promozione sportiva. Secondo la Cassazione la censura era fondata. Evidenzia infatti la Corte che le agevolazioni tributarie, previste in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa. E dunque l'assenza di attività assembleare e la mancata convocazione e partecipazione degli associati all'assemblea non consentivano di riconoscere l'esenzione fiscale Fonte Italia Oggi - Giovambattista Palumbo
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