Co.Co.Co. sport: assicurazione infortuni solo tramite INAIL |
Dopo le novità del correttivo-bis ai decreti di riforma, arrivano le prime indicazioni per gli enti coinvolti negli adempimenti introdotti dalla riforma dello Sport. La guida, pubblicata sul sito del Dipartimento per lo sport, fornisce istruzioni operative sugli obblighi di comunicazione legati al lavoro sportivo da effettuarsi attraverso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd) dai datori di lavoro. Vale a dire enti sportivi dilettantistici nonché gli organismi sportivi che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co). Diversi gli aspetti a cui fare attenzione. Anzitutto si precisa che l’obbligo di comunicazione tramite il Rnasd è a scelta dell’ente e, in ogni caso, riguarda le sole co.co.co sportive e non anche le altre tipologie di lavoro. Per quest’ultime resta ferma la disciplina generale, ossia l’obbligo per comunicare l’inizio, cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo al centro per l’impiego mediante modulo unilav. A livello operativo, per la comunicazione delle co.co.co sportive sul Rnasd, occorre che il legale rappresentante dell’ente/datore di lavoro sia previamente accreditato. Una volta attiva l’utenza, si potrà procedere a comunicare i dati essenziali, indicando il codice fiscale dei lavoratori e il tipo di richiesta da espletare (inizio/avviamento, proroga o cessazione). È fatta salva la possibilità di rettifica, purché entro 5 giorni dalla comunicazione se non si vuole incorrere in sanzioni. Altro tema riguarda gli obblighi assicurativi in tema Inail. Viene espressamente esclusa la possibilità di effettuare tramite il Registro sport la denuncia di iscrizione/ variazione per assicurare ai fini Inail i co.co.co sportivi. Spetta, dunque, agli enti accreditarsi sul sito Inail, anche tramite delegati, specificando l’attività esercitata e quella svolta specificatamente dai co.co.co sportivi da assicurare in relazione alla loro mansione/qualifica nonché l’ammontare dei compensi che si presume corrispondere agli stessi nell’anno in corso e in quello successivo. Il premio assicurativo anticipato dovuto per l’anno in corso viene determinato e richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione, ove è indicato il numero di codice ditta abbinato all’ente sportivo e il numero della posizione assicurativa territoriale (Pat) istituita per ogni sede dei lavori. Resta ovviamente fermo l’obbligo di variazione per gli enti già titolari di posizioni attive che debbano assicurare ulteriori lavoratori dal 1° luglio scorso, in altra sede di lavoro o in una in cui non è presente il nuovo rischio da assicurare. Attenzione, tuttavia, perché, ove non sia possibile notificare i certificati di assicurazione e variazione agli enti per assenza di Pec, questi saranno recapitati dalle sedi Inail all’indirizzo di posta elettronica (anche non Pec) risultante nel Rnasd. Circa l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (Lul) che, per i co.co.co sportivi può effettuarsi anche tramite il Registro sport, si precisa infine che tale modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione Inail. FONTE: IL SOLE24ORE Jessica Pettinacci Gabriele Sepio Per maggiori interpretazioni e informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |