L’utilizzo della misura cautelare ipotecaria sarebbe legittima soltanto per debiti tributari superiori ad 8.000 euro così come previsto dall’ art. 77 del DPR 602/73. Per le iscrizioni pregresse si potrà richiedere la cancellazione dell’ipoteca. Studio Turano & Lanzi è specializzato nella presentazione di un’apposita istanza di riesame della posizione.
Niente più iscrizioni ipotecarie quando gli importi a ruolo non superano gli 8mila euro. E per le iscrizioni pregresse si potrà richiedere la cancellazione dell’ipoteca. Per avvalersi di quest’ulteriore possibilità i contribuenti dovranno attivarsi direttamente presso gli sportelli delle società del gruppo Equitalia presentando un’apposita istanza di riesame della loro posizione. Sono queste le principali rassicurazioni fornite ad ItaliaOggi, dai vertici di Equitalia sulla spinosa questione delle iscrizioni ipotecarie sugli immobili dei contribuenti per importi inferiori agli 8mila euro, dopo le recenti prese di posizione delle sezioni unite della Cassazione. Nel frattempo con la crisi economico-finanziaria che continua a mordere i contribuenti italiani, le società della riscossione informano che il numero delle rateizzazioni delle somme iscritte nei ruoli continua a crescere a ritmi elevati. Le rateizzazioni senza ombra di dubbio, costituiscono, infatti, la cartina di tornasole delle difficoltà economiche dei contribuenti e rappresentano al tempo steso un grande aiuto per le imprese e le famiglie che intendono regolarizzare la loro posizione con il Fisco. Ad oggi sono state concesse in totale circa 755mila rateazioni per un importo di oltre 11miliardi di euro di debiti rateizzati. Torniamo alla vicenda delle iscrizioni ipotecarie. Quanto affermato da Equitalia in ordine alla volontà di non procedere più con l’attivazione della suddetta misura cautelare in presenza di debiti a ruolo inferiori alla fatidica soglia degli 8mila euro rappresenta senza dubbio un importante passo in avanti. Il recente parere pro veritate richiesto dalla società capogruppo aveva, infatti, lasciato presupporre che l’atteggiamento di Equitalia sul tema non sarebbe cambiato di molto rispetto al passato. Parere che come si ricorderà aveva ad oggetto principalmente le problematiche di bilancio delle società del gruppo con particolare ricevimento alla necessità o meno da parte delle stesse di accantonare nei bilanci 2009 in corso di predisposizione, appositi fondi rischi riconducibili ad eventuali contestazioni da parte dei contribuenti già raggiunti in passato da iscrizioni ipotecarie sotto soglia. Invece, secondo quanto apprende Italia Oggi i comportamenti delle società di riscossione si sono già informati su tutto il territorio italiano adeguandosi ai precetti contenuti nella citata sentenza delle sezioni unite della Cassazione. Nessuna iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore è stata attivata, neppure a titolo di misura cautelare senza che alla stessa segua poi l’espropriazione, quando il carico iscritto a ruolo sia inferiore agli 8mila euro. Quanto all’istanza di riesame anche in questo caso non si può non osservare come la presentazione della stessa possa consentire ai contribuenti uno sgravio degli importi da corrispondere rispetto al recente passato. Con tale istanza, infatti, il contribuente non farà altro che avvisare l’agente della riscossione dell’insussistenza dei presupposti per il mantenimento della particolare misura cautelare precedentemente adottata chiedendone al tempo stesso la cancellazione d’ufficio. Naturalmente l’agente della riscossione provvederà a tale atto solo dopo aver effettivamente verificato la posizione del contribuente e l’esatto adempimento dello stesso in ordine alle somme iscritte nei ruoli. Una volta effettuata la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca iscritta sui beni immobili del debitore la società concessionaria della riscossione provvederà ad informare il contribuente stesso tramite il recapito indicato nel corpo dell’istanza di riesame. La tempestiva notizia dell’avvenuta cancellazione è elemento di indubbia importanza per il contribuente. Spesso, infatti, la presenza di un’iscrizione ipotecaria da parte delle società della riscossione è fonte di molteplici problematiche per il debitore. Si pensi ad esempio alla presenza di garanzie per fidi bancari o simili e alle conseguenze che possono derivare in tema di merito creditizio dall0iscrizione delle misure cautelari sull’immobile da parte di Equitalia. In queste situazioni per il debitore la cancellazione dell’ipoteca da parte della società della riscossione può costituire una vera e propria ancora di salvezza. L’annosa questione delle ipoteche “sotto soglia” è dunque avviata verso una rapida ed equa soluzione. I vertici di Equitalia stanno osservando rispettosamente i principali contenuti della sentenza nr 4077/2010 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione. ( Dott. Francesco Lanzi -
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