ACCONTO IVA 2011

Entro la scadenza del 27 dicembre 2010 si dovrà versare l’acconto Iva 2011 per l’anno di imposta successivo 2010 un importo pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo trimestre o mese precedente (cfr art. 6 L. 405/1990). Il pagmento può avvenire mediante modello F24 e se risultano dei crediti da poter compensare sarà possibile non procedere al pagmento dietro compensazione. per tale tipologia di compensazione (tributo su tributo) è possibile non presentare il modello F24 pe ril pagamento del’acconto iva 2009-2010.

Per la determinazione dell’acconto esistono tre metodi:

1.METODO STORICO: (il più utilizzato) prevede il versamento mediante F24 pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno 2010 precedente al lordo dell’acconto Iva precedente.

2.METODO PREVISIONALE: prevede il versamento a titolo di acconto iva 2011 mediante F24 pari all’88% dell’ Iva che si prevede di versare per l’ultima liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili o quella relativa alla dichiarazione annuale per i contribuenti che versano in sede di dichiarazione annuale.

3.METODO OPERAZIONI EFFETTUATE: in questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese ed in particolare l’Iva a debito risultante dalla somma delle:
1.operazioni registrate o da registrare o da annotare dal primo al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva mensilmente mensili dal primo ottobre al 20 dicembre per i contribuenti che liquidanao l’iva trimestralmente; ii. operazioni effettuate dall’1.11 al 20.12 , anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie);
2.l’ Iva a credito risultante come sopra

4. CONTRIBUENTI MENSILI: per i contribuenti mensili invece la determinazione dell’acconto iva avverrà calcolando il 88% dell’Iva sulla liquidazione del mese di dicembre. Spesso accade che si passa da un regime trimestrale a mensile o da annuale a trimestrale Nel primo caso l’acconto iva 2010 sarà pari al 33% dell’ Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente. Nel secondo caso invece si dovranno prendere i versamenti relativi alla liquidazione iva dle mese di ottobre novembre e dicembre Per importi inferiori a 103,29 il versamento dell’iva non è dovuto e non sono possibile rateizzazioni dell’acconto iva se non prendendo a prestito le somme da istituti di credito. Tuttavia se si dispone di crediti di imposta non ancora richiesti a rimborso sarà possibile procedere con la compensazione sempre che tali crediti derivino da tributi che sarebbero stati versati mediante F24. Il versamento dovrà essere fatto mediante invio dell’F24 telematicamente ed utilizzando il codice tributi 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali senza considerare alcuna maggiorazione (va preso l’importo secco non maggiorato degli interessi).

Chi non deve versare l’acconto Iva (soggetti esonerati):

• chi inizia l’attività nel corso del periodo di imposta 2010 o chi cessa l’attività nel medesimo anno
• contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che sarebbe il valore minimo su cui calcolar eun acconto dovuto dell’88%)
• contribuenti che sulla base del metodo revisionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente
• contribuenti che registrano solo operazioni esenti o non imponibili (anche per opzione da 36 bis)
• contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta ex art. 13 della l.388 del 2000, regime delle nuove iniziative imprenditoriali o regime delle attività marginali. Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo.
• coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dellìanno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali.
• coloro che svolgono attività di giuochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’iva.
• coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita.

 










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