Si stanno intensificando i controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nei confronti delle Associazioni Sportive. Grazie al cosiddetto “Decreto Semplificazioni Tributarie” (decreto legge n. 16/2012, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 44/2012), l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza ora possono accedere presso le sedi legali delle Associazioni più agevolmente che in passato: è sufficiente, infatti, la sola autorizzazione “interna” del capo ufficio o del comandante dell’Amministrazione Finanziaria, mentre, prima del decreto, l'accesso in locali adibiti all’esercizio di attività non commerciali era consentito solo previa autorizzazione dall'Autorità Giudiziaria competente, sulla base di “gravi indizi di violazioni” alle norme tributarie. Vengono controllati anche i siti web delle Associazioni, perché questo induce a pensare che venga svolta un'attività commerciale invece che di promozione sportiva. Pubblichiamo sul nostro sito la testimonianza di un lettore del press-magazine 'La Palestra' e l'interessante risposta al caso dell'avvocato Franco Muratori data alla stampa del numero 34 della stessa rivista.
"Buongiorno Avvocato, abbiamo letto un suo articolo su ‘La Palestra’, siamo i responsabili di una A.s.d. a Treviso nel settore fitness. Abbiamo avuto il dispiacere di un controllo dell’Ufficio delle Entrate a luglio, siamo ancora in pieno caos. Non solo ci hanno revocato la legge 398/91, ma hanno disconosciuto tutto il possibile, pur avendo noi il libro soci corretto, le tessere affiliato Coni per tutti i soci, i verbali del consiglio direttivo regolari e i verbali delle assemblee a posto. Si sono impuntati sul libro cassa, mai fatto perché non previsto per legge, hanno fatto un sacco di questioni ai soci, tutti hanno risposto di sapere di essere socio in palestra, ma non gliene è fregato nulla, hanno detto che le firme delle assemblee soci sono poche e che quindi non sono valide. Alla fine sono arrivati quattro verbali ognuno diverso con un totale inimmaginabile. Stiamo andando avanti con un tributarista, ci dice che sarà quasi impossibile concordare la validità della 398, quindi c’è la possibilità che vadano avanti a verbalizzare anche gli altri anni fiscali, totale multa x 5. Che facciamo, ci spariamo? Attendo se ha tempo un consiglio che ci dia un barlume di speranza. Con questi metodi ci uccidono in tanti, non siamo i soli in zona ad avere questo enorme problema. La ringrazio anticipatamente".
Il contesto descritto dal lettore è molto diffuso in tutto il paese e genera forti preoccupazioni. Accade spesso, tuttavia, che casi apparentemente drammatici siano completamente ribaltati in sede di valutazione del giudice competente all’impugnazione. La situazione del lettore, così come rappresentata nella lettera, sembrerebbe comunque corretta. Il libro cassa, in effetti, non è previsto come obbligatorio per legge, in quanto le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfettario di cui alla legge 398/1991 sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi ai fini Iva. Ciò è ulteriormente chiarito dall’articolo 2, comma 1 lettera h, del D.P.R. n. 696/1996 (regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi dei corrispettivi): non sono soggette all’obbligo di certificazione “le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398…”. La tenuta del libro cassa, semmai, può essere consigliabile per semplificare i controlli dell’Amministrazione o per compilare le note dii pagamento delle tasse o, più semplicemente, per una maggiore efficienza nella tenuta della contabilità, ma la sua mancanza non potrà mai determinare conseguenze come quelle descritte. Per quanto riguarda le assemblee dei soci, il rilievo del numero delle firme fa sorridere. I quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dalla legge e dallo statuto e qualsiasi apprezzamento sulla validità delle stesse è precluso all’amministrazione finanziaria essendo riservato ai soci stessi. La scarsa presenza alle assemblee ben può essere valutata come dimostrazione di fiducia negli organi direttivi dell’associazione. Del resto nei questionari proposti tutti i soci hanno manifestato di ben conoscere il proprio status. Il parere del tributarista interpellato, inspiegabile stando alla sommaria descrizione dell’accaduto, sarà verosimilmente supportato da ulteriori elementi che il lettore ha incolpevolmente omesso. Uno di questi, a titolo esemplificativo, potrebbe essere stato il superamento del limite di 250mila per i proventi derivanti dall’attività commerciale. Peraltro in questo caso la perdita dei benefici riguarderebbe esclusivamente il periodo decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di superamento della soglia e non il precedente che manterrebbe comunque tutte le agevolazioni previste. Per una risposta maggiormente esaustiva poteva essere utile conoscere il contenuto dei quattro verbali notificati. È importante comunque valutare che non esiste alcun obbligo di “concordare” con l’amministrazione finanziaria. Quando non sia possibile giungere a una soluzione condivisa, si può seguire la via dell’impugnazione del verbale di accertamento presso la competente Commissione Tributaria Provinciale. Peraltro la pendenza del giudizio di impugnazione non preclude affatto la possibilità di un accordo.
Fonte: "LA PALESTRA" n. 34 Avvocato Franco Muratori
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