Il reclamo-contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, meglio conosciuto con il termine ‘mediazione tributaria’, sta ottenendo gli effetti sperati. Sono diverse decine di migliaia le domande presentate di cui quasi tutte esaminate. Quindi, un buon successo dello strumento, che permette di risolvere pacificamente la potenziale controversia tra il contribuente e l'ufficio, evitando gli oneri e le incertezze del giudizio. La procedura si instaura mediante presentazione di un'istanza all' Agenzia delle Entrate. La mediazione opera per tutti gli atti tributari che possono essere oggetto di ricorso giurisdizionale, emessi dalla Agenzia delle Entrate; non è possibile, dunque, proporre mediazione per gli atti dei Concessionari della Riscossione. La procedura non comporta un aggravio in termini procedurali; infatti la parte deve proporre un unico atto contenente sia il ricorso che l'istanza di mediazione, da notificarsi all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. L'istanza di mediazione trova fondamento nelle stesse argomentazioni dedotte in ricorso, e può contenere una proposta conciliativa, comprensiva del riconteggio delle imposte. Vediamo come si fa:
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