La successione è lo strumento che permette agli eredi del defunto (il De Cuius) di subentrare allo stesso nella disponibilità di quanto da lui posseduto in vita. Il significato di successione è "succedere a qualcuno" nella proprietà di beni immobili e/o mobili. La dichiarazione può essere compilata anche dagli eredi o meglio da uno degli eredi che in questo caso sarà il dichiarante. Non è obbligatorio, per ora, rivolgersi ad un notaio, avvocato o geometra che sia. Dal notaio eventualmente a seconda dei casi ci si potrà andare dopo, ossia quando deciderete l' assegnazione delle quote tra gli eredi, con la conseguente assegnazione ai vari eredi dei beni immobili. Ecco come compilare e predisporre tutta la modulistica per la presentazione della dichiarazione di successione. Purtroppo, quando una persona viene a mancare, non tutti sanno che, se il De Cuius possiede diritti reali sui beni sia immobili sia mobili, i suoi eredi hanno l'obbligo di presentare la "Dichiarazione di Successione" entro un anno dalla data di apertura della stessa (ovvero dalla data di morte del De Cuius). La prima cosa da fare per cominciare a predisporre la documentazione necessaria è informarsi dell'esistenza di beni sui quali De Cuius aveva un diritto reale (proprietà, usufrutto il nuda proprietà ecc.) e della loro ubicazione. Successivamente, sulla base delle indicazioni degli eredi, si procederà ad accertare i beni sui quali il De Cuius aveva diritti reali, effettuando innanzitutto una verifica catastale a livello nazionale e in seguito una verifica presso l'Agenzia del territorio PP.II. Altra operazione importante e necessaria è costruire "l'albero genealogico " del De Cuius al fine verificare gli eredi legittimi dello stesso. In merito a tale verifica, bisogna ricordare che è indispensabile stabilire il grado di parentela degli eredi, tenendo presente che la successione è prevista fino alla parentela di 6° grado. Nel caso in cui non ci siano parenti entro questo 6° grado, il cod. civ. prevede che i beni caduti in successione vengano devoluti allo Stato. È necessario, inoltre, verificare se esista un testamento che riporti eventuali "volontà" del De Cuius nei confronti degli eredi. Il testamento può essere olografo (scritto di proprio pugno dal De Cuius) oppure pubblico (redatto alla presenza di un notaio e di due testimoni che non siano parenti). In entrambi i casi il testamento dovrà essere pubblicato da un notaio (il testamento verrà registrato e trascritto) e allegato alla dichiarazione di successione. Fatto questo accertamento, sapremo se la " dichiarazione di successione" sarà legittima o testamentaria (in termini tecnico-legali "intestata" - "testata"). Altro accertamento da fare nel caso in cui tra i beni immobili posseduti dal "De Cuius" figurino terreni, sarà quello di verificare se si tratti di suoli agricoli o eventualmente edificabili. Tutto ciò si concretizza nel richiedere al comune e/o comuni ove sono situati detti terreni il certificato di destinazione urbanistica" (C.D.U.), dal quale potremo verificarne la natura edificabile o meno. Ciò è indispensabile poiché la destinazione produce cambiamenti sostanziali nel valore da dichiarare nella successione. Prima della compilazione della dichiarazione è inoltre necessario avere in mano i documenti personali sia del De Cuius che degli eredi (carte di identità e codice fiscale). Una domanda frequente riguarda l'ufficio a cui presentare la dichiarazione di successione: ebbene, essa deve essere presentata presso l'Agenzia delle entrate (ex Ufficio del Registro) competente in base al luogo di ultima residenza in Italia del defunto. Nel caso in cui il defunto non abbia una residenza conosciuta, l'ufficio competente per la presentazione è l'Agenzia delle entrate di Roma 6.
RINUNCIA ALL'EREDITÀ Potrebbe esserci la possibilità che un erede rinunci all'eredità, possibilità che è data a qualsiasi erede nei tempi previsti dalla legge, cioè fino a quando non si è perduto il diritto ad accettare la successione, trascorsi 10 anni dall'apertura della stessa.
ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ La rinuncia all'eredità può essere fatta presso un notaio o presso il cancelliere del Tribunale del circondario ove si è aperta la successione. Oltre alla rinuncia all'eredità abbiamo anche l' accettazione dell'eredità. L'accettazione dell'eredità (artt. dal 470 al 483 cod. civ.) può essere "espressa"; "tacita" oppure con beneficio di inventario" che è quella che prevede motivi particolari come, ad esempio, il caso di un erede "minore" e/o "interdetto" (art. 471 cod. civ.). Gli effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario consentono di tenere separati i beni dell'erede da quelli pervenuti dal De Cuius (art. 490 cod. civ.). Ovviamente questa materia è molto più complessa e registra molte variabili, ci riproponiamo di trattarla in modo più approfondito nei prossimi numeri di questa rivista.
SONO OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE ● I chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali. ● Gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta. ● Gli amministratori dell’eredità. ● I curatori delle eredità giacenti. ● Gli esecutori testamentari. ● I trust.
SOGGETTI ESONERATI Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria (Imu). Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili. La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione vengono acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate; i contribuenti non sono, quindi, più tenuti ad allegare alla dichiarazione gli “estratti catastali” (risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013). - Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla. - Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. - Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.
Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.
TUTELA DEI DATI PERSONALI I dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte nonché per l’esecuzione degli adempimenti collegati, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta, la firma e quelli necessari ad assolvere gli eventuali adempimenti collegati. Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme.
COME VERSARE LE IMPOSTE Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali (per esempio, diritti di segreteria, tributi per copie di certificati) e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali). Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23:
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IL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Il modello è composto da più quadri, contrassegnati da una lettera e da un titolo, nei quali vanno indicati gli eredi e i legatari, l’attivo ereditario (costituito da immobili e diritti reali immobiliari, azioni, titoli, quote di partecipazione non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto, aziende, altri beni), le donazioni e le liberalità effettuate dal defunto e le passività. L’ultima parte è, invece, riservata all’ufficio di competenza dell'Agenzia Entrate:
Per maggiori informazioni:
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