ASSOCIAZIONI, ISTRUTTORI E INSEGNANTI: ATTENZIONE A QUESTA SENTENZA

Il Tribunale di Roma Sezione del Lavoro ha rigettato l’opposizione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica nei confronti dell’Inps (succeduto ex-legge all’Enpals). I motivi dell'eccezionale decisione, con sentenza 9284 del 11 luglio 2013, sono sostanzialmente questi: l’ASD ha fatto opposizione alla sanzione di euro 54.146,85 stabilita a seguito di un controllo effettuato dagli ispettori ex gestione Enpals, multa sanzionata a titolo di “omessi contributi e accessori”. Sostanzialmente l’opponente (l'ASD) afferma l’insussistenza del debito dovuto a causa del presunto irregolare rapporto con alcuni suoi istruttori di corsi, sostenendo che l'operato degli insegnanti non doveva essere considerato come "prestazione lavorativa" in quanto gli stessi sono stati retribuiti per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e che i redditi da loro percepiti in tale veste costituiscono ‘redditi diversi’ e possono beneficiare degli art.li 67 e 69 del TUIR con conseguente non assoggettabilità a contribuzione Inps ex gestione Enpals.
I fatti sono questi: il 16 luglio 2009 l’Enpals, attraverso un accertamento eseguito presso la struttura dell’ASD in questione, ha rilevato che 3 persone presenti svolgevano attività professionale di istruttori e, che tale attività non veniva esercitata in funzione di manifestazioni sportive dilettantistiche o connessa alla realizzazione di gare. Tali conclusioni, sono state raggiunte dagli ispettori, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dai tre insegnanti interessati.
Viceversa, l’ASD ha affermato che gli istruttori hanno esercitato legittimamente i loro corsi (e che tra l’altro erano essi stessi soci), negando che ciò potesse giustificare l’assoggettamento a contribuzione e, che tali corsi erano organizzati in piena autonomia dagli istruttori senza vincoli di orario, in termini quindi conformi ai contratti di collaborazione da ciascuno sottoscritto.
Nell’interpretazione dell’articolo 67 del TUIR (che elenca sostanzialmente i ‘redditi diversi’) ove rientrano anche i rimborsi forfettari, le indennità di trasferta, ecc. (vedi art. 67 TUIR). Si ricava che l’inclusione dei redditi diversi erogati nell’ambito dell’ASD avrebbero dovuto ricorrere a due condizioni:
1) che le prestazioni remunerate avrebbero dovuto avere un “carattere non professionale” 
2) che “avrebbero dovuto essere rese in occasione dell’esercizio di attività sportive dilettantistiche”
Quindi, affinché i compensi erogati a favore di istruttori, tecnici, collaboratori dell’Associazione possano essere esenti a contribuzione Inps (exEnpals), avrebbe dovuto essere necessario che l’attività da loro svolta non fosse abituale e non avesse alle spalle un bagaglio di competenze tecniche spese nell’esecuzione della prestazione.
La peculiarità professionale della collaborazione resa dai 3 istruttori è stata dimostrata da diversi elementi: ognuno teneva dei corsi stabili presso l’associazione; i 3 istruttori, come da dichiarazioni rilasciate dall’Asd, erano completamente autonomi nella gestione dei corsi. Questo elemento, a prima vista sembrava a favore dell’ASD, ma un’approfondita analisi della “completa autonomia” ha fatto emergere come i tre fossero in possesso di un’adeguata competenza tecnica, proprio perché rendevano tale prestazione in piena autonomia, e quindi pur costituendo esercizio diretto dell’attività dilettantistica, la prestazione resa dai tre istruttori aveva carattere professionale, in quanto essi erano dotati di tali competenze tecniche (dunque professionali) da poter preparare gli allievi (pur dilettanti) alle gare, spettacoli e manifestazioni.
In ultimo, il compenso erogato agli istruttori non era occasionale, ma fisso, ed era di entità tale da poter costituire per loro una fonte di sostentamento.
Quindi alla luce di tutti questi elementi, è confluita chiaramente l’assoggettabilità dei tre istruttori all’obbligo contributivo rivendicato dell’Enpals e oggi dall’Inps.


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