L'APPRENDISTATO NEI CIRCOLI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L’apprendistato in generale, ha come finalità il conseguimento di una qualifica professionale prevista dalla contrattazione collettiva, l’utilizzo nel settore sportivo passa attraverso la soluzione di alcuni interrogativi:

1 se il conseguimento di una qualifica di natura sportiva, magari di livello federale, possa inficiare la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato volto a raggiungere l’omologa qualifica di tipo contrattuale. Si immagini quella di istruttore di una disciplina, etc.;

2 se sia possibile assumere con la tipologia contrattuale di ‘apprendista’ anche se l’associazione sportiva non applichi un contratto collettivo nazionale, bensì un contratto individuale e/o nel settore manchi un accordo collettivo che regolamenti la materia;

3 se l’assenza di un’offerta formativa pubblica sia d’ostacolo all’utilizzo dell’apprendistato.

Riguardo al primo aspetto non può sottacersi la circostanza che il lavoratore già prima di essere assunto abbia conseguito un titolo federale che lo abiliti allo svolgimento di una determinata attività (insegnante, tecnico, allenatore, istruttore) e che tale circostanza potrebbe rendere superflua la finalità formativa propria dell’apprendistato. Sia la giurisprudenza che la prassi amministrativa sostengono la tesi secondo la quale solo un’attività formativa volta al complessivo arricchimento delle capacità professionali del giovane possa giustificare l’utilizzo dell’apprendistato. In concreto, sarà possibile considerare ammissibile l’utilizzo del contratto d’apprendistato professionalizzante anche al personale in possesso di determinati titoli/qualifiche a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi per uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione federale. Tale circostanza potrebbe realizzarsi, per esempio con l’acquisizione di:
• competenze relazionali di marketing;
• competenze in materia didattico-amministrativa;
• competenze in materia di utilizzo di strumenti informatici.

Riguardo la seconda questione, occorre fare riferimento all’interpello n.4/13 del Ministero del Lavoro, il quale precisa che “al fine di non ostacolare il ricorso all’istituto, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto”.
Nel mondo sportivo si potrebbe prendere in considerazione, in assenza di una contrattazione di settore, il contratto collettivo nazionale di turismo-industria all’interno del quale sono prese in considerazione qualifiche di: istruttore di nuoto, istruttore di ginnastica, addetto ai campi sportivi e ai giochi.

Riguardo al terzo punto, la carenza di un’offerta formativa pubblica può essere superata dall’art.7 comma 7 del T.U. “In assenza dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti”.
In altre parole, se il sistema regionale delle qualifiche non prevede un’area professionale aderente al ‘mondo dello sport’, occorrerà valutare l’esistenza di moduli di competenze, all’interno di aree professionali affini, che siano in linea con le concrete esigenze datoriali.
Facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di turismo-industria, non sarebbe errata la scelta di moduli formativi regionali che, sebbene appartenenti ad aree professionali affini (come quella di promotori di servizi professionali turistici), siano perfettamente il linea con gli obiettivi formativi contrattuali.

 


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