INPS: STOP AI CONTROLLI DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON ASD E SSD

Sospese le ispezioni ai rapporti di collaborazione con le associazioni e società riconosciute dal Coni. La costanza degli esiti negativi dei procedimenti ha spinto il Ministero del Lavoro e l'Inps ad abbandonare la vigilanza in questi enti per concentrarsi esclusivamente sulle imprese che comunque svolgono attività sportiva, ma senza il riconoscimento del Coni, come si evince nella nota prot. n. 4036/2014. La decisione è giunta al termine di un confronto tra Inps e Ministero del Lavoro sulle problematiche di carattere giuridico e sulle realtà occupazionali delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il quadro giuridico che emerge, evidenzia un particolare trattamento di favore sulle collaborazioni (sotto tutti i punti di vista: fiscale, previdenziale e normativo) riservato dalla legge alle ASD e alle SSD e giustificato dalla funzione sociale svolta. Un trattamento agevolato di cui possono fruire solamente gli enti sportivi riconosciuti dal Coni e iscritti nell'apposito registro (delle società e associazioni sportive dilettantistiche) tenuto dallo stesso Coni. Solo così, infatti, le attività vengono caratterizzate dall'assenza di finalità lucrative (legge n. 289/2002). Pertanto, il riconoscimento da parte del Coni certifica lo svolgimento da parte delle Ssd o Asd di attività sportive a livello dilettantistico e costituisce il presupposto per l'applicazione del trattamento di favore.
Nel mirino invece le realtà imprenditoriali che «gestiscono» lo sport con fini di lucro. Poiché l'attività di vigilanza svolta nei confronti delle Ssd e delle Asd ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per il ministero e per l'Inps, la decisione dei due enti è quella di concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Resta ferma, tuttavia, l'attività di vigilanza già avviata e i contenziosi in essere. Come pure resta ferma la possibilità di intervenire in ogni settore nell'ambito di attività congiunte con l'amministrazione fiscale interessata alla verifica dei presupposti di affiliazione al Coni e quindi della applicabilità del citato trattamento di favore, nonché nelle ipotesi di richieste di intervento per presunto svolgimento di prestazioni di natura subordinata.
Serve nuova normativa volta a una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che, nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e da parte di Federazioni sportive nazionali, svolgono attività sportiva dilettantistica o attività amministrativo gestionale non professionale.


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