Donazioni alle ONLUS - Tracciabilità |
Si discute molto dell’obbligo introdotto con la legge di Bilancio 2020, in base al quale, per fruire delle detrazioni Irpef previste dall’articolo 15 del Tuir a fronte del sostenimento di specifiche spese, il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili (bonifico, Pos, assegno eccetera). Si esclude cioè, ai fini della detrazione, la possibilità di effettuare versamenti in contanti. Da quest’anno è quindi necessario conservare, oltre al giustificativo della spesa sostenuta, anche l’attestazione della modalità di pagamento (contabile bancaria, ricevuta Pos, estratto conto eccetera). L’obbligo investe anche le liberalità a favore di specifiche organizzazioni non profit individuate dall’articolo 15. Per alcune di esse, per la verità, il vincolo della tracciabilità dell’erogazione è già presente da tempo: è il caso ad esempio delle donazioni a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, che consentono il bonus fino ad un importo massimo di 1.500 euro per periodo d’imposta. Ma di liberalità al non profit trattano anche altre disposizioni non comprese nel Tuir: si pensi all’articolo 83 del Dlgs 117/2017 che disciplina il regime fiscale applicabile alle donazioni a favore di enti del terzo settore (Ets). A questo proposito, nella circolare 13/E del 31 maggio 2019, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, "in caso di donazione a Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato la documentazione da conservare per consentire la detrazione fiscale è la seguente: ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario; in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario; nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata." Il legame tra il soggetto donante e l’ente destinatario del contributo deve quindi emergere in maniera esplicita al fine di consentire la detrazione fiscale. Da quest’anno, però, forse ci sarà anche un motivo in più. È probabile infatti che la rilevazione dei dati del donatore da parte dell’ente ricevente sarà necessaria a partire dal 2020 per effetto delle previsioni contenute nel Dm 30 gennaio 2018. Questo provvedimento ha disposto, in via sperimentale, la trasmissione telematica alle Entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente attraverso sistemi di pagamento tracciabili da persone fisiche in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e di ulteriori associazioni al fine di consentire l’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata. Il provvedimento ha fissato al 28 febbraio dell’anno successivo la scadenza per l’invio dei dati. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 l’adempimento è stato previsto in via facoltativa e, come detto, con riferimento alle annualità ricordate, in forma sperimentale. Conclusa la prima fase sperimentale ci si chiede ora cosa accadrà a partire dal 2020. A questa domanda risponde l’ultimo comma dell’articolo 1 del Dm 30 gennaio 2018 che rimanda a un eventuale specifico decreto il compito, una volta verificati i risultati ottenuti nella fase sperimentale, di individuare i termini e le modalità di trasmissione telematica alle Entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta. Se quindi una volta effettuata la valutazione della fase sperimentale l’adempimento sarà confermato e verrà reso obbligatorio, le Onlus e gli altri soggetti destinatari delle liberalità dovranno attrezzarsi per procedere, il prossimo anno, all’invio dei dati relativi ai versamenti 2020. Per questo, sarebbe gradita una preventiva informazione circa la necessità dell’adempimento, magari senza per forza dover attendere gli esiti della sperimentazione. Per maggiori interpretazioni e informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Fonte: Marta Saccaro - Il sole 24 ore |