Collegio Garanzia del Coni del 29 marzo 2021

 

Con la Decisione numero 29/2021 del 29 marzo 2021 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ha conclamato il fatto che le ASD e le SSD, per continuare ad essere iscritti nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, devono CONTEMPORANEAMENTE SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA E ATTIVITA DIDATTICA.

Per attività sportiva viene inteso l’insieme di “eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento.

Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori;

1) livello di competizione;

2) livello organizzativo;

3) luogo fisico;

4) durata del singolo evento;

5) partecipanti.

Un evento sportivo può coincidere con una singola gara che viene contraddistinto con un codice univoco ossia le asd e le ssd devono partecipare alle competizioni organizzate dalle singole Federazioni o Organizzazioni sportive di riferimento.

Per attività didattica si fa invece riferimento ai “corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dell’Organismo sportivo o organizzati dall’Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione.”

Si ricorda che la eventuale cancellazione dal Registro comporta l’impossibilità di continuare a godere della agevolazioni fiscali previste della legge 398/91.

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